Cassazione Civile, Ordinanza n. 25166/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento riferiti all’anno d’imposta 2007: uno emesso nei confronti di una società di persone per IRAP e IVA, gli altri emessi nei confronti dei soci per IRPEF. L’Ufficio aveva contestato alla società l’omessa contabilizzazione di una fattura di euro 1.000.000 relativa alla vendita di un’imbarcazione, assumendo che l’operazione avesse generato una plusvalenza non dichiarata e il correlato debito IVA. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia e ha ritenuto che l’impugnazione investisse anche gli avvisi emessi verso i soci, confermando la ripresa a tassazione. Il ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione dell’art. 346 c.p.c., sostenendo che l’appello dell’Agenzia fosse rivolto solo contro l’avviso intestato alla società e non contro quelli dei soci; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per mancato riconoscimento del giudicato sulle statuizioni relative agli avvisi dei soci; 3) violazione dell’art. 86 TUIR, per non avere la CTR detratto gli oneri accessori di diretta imputazione e i costi non ammortizzabili, con conseguente insussistenza della plusvalenza; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla pretesa insussistenza della plusvalenza nella cessione dell’imbarcazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, osservando che l’interpretazione dell’atto di appello compiuta dalla CTR era un accertamento di fatto congruamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità; ne è conseguito che non poteva parlarsi di giudicato sugli avvisi emessi verso i soci, perché anche questi risultavano specificamente impugnati. Ha poi dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché il ricorrente, sotto le vesti della violazione di legge e del vizio motivazionale, mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. La CTR aveva infatti accertato in fatto che la cessione dell’imbarcazione aveva generato una plusvalenza tassabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per censurare la pretesa mancata considerazione dell’estensione dell’appello; la Corte ha ritenuto che l’interpretazione dell’atto di impugnazione fosse correttamente svolta dal giudice di merito e non censurabile in cassazione se congruamente motivata.
invocato per sostenere l’esistenza del giudicato sulle statuizioni relative agli avvisi dei soci; la Corte ha escluso il giudicato perché quegli atti risultavano compresi nell’appello.
invocato in relazione al passaggio in giudicato; la Corte ne ha escluso la violazione, poiché le statuizioni non erano divenute irrevocabili.
art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per contestare la determinazione della plusvalenza; la Corte ha ritenuto che la censura celasse una diversa valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per prospettare violazioni di legge; la Corte ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio, perché il fatto dedotto coincideva con il tema già valutato dalla CTR.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione dell’atto di appello è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria, avendo riguardo al tenore complessivo dell’atto e alla sostanza delle censure.
- Non può configurarsi giudicato interno o passaggio in giudicato su capi di sentenza che risultino comunque investiti dall’impugnazione, anche se non richiamati con indicazioni formali perfettamente puntuali, quando dal contesto dell’atto emerga con chiarezza la volontà di censurarli.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- In tema di plusvalenze fiscali, la contestazione in cassazione non può tradursi nella richiesta di una diversa ricostruzione del rapporto economico o della quantificazione del reddito quando il giudice di merito abbia già accertato in fatto la sussistenza della plusvalenza.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la questione dedotta sia stata già esaminata dal giudice di merito, ancorché con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
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