Cassazione Civile, Ordinanza n. 29085/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri quattro. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi originari dei contribuenti contro l’avviso di classamento. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito, mentre ha condannato l’Agenzia delle Entrate a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una procedura DOCFA avviata per il classamento di un immobile. I contribuenti avevano proposto l’attribuzione della categoria A/7, classe 2, con determinati vani e rendita. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di sopralluogo, aveva invece emesso avviso di accatastamento/rclassamento attribuendo la categoria A/8, una diversa consistenza in vani e una rendita più elevata. I ricorrenti avevano impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, il difetto di motivazione e l’erroneità della rettifica; in appello la CTR aveva confermato la decisione di primo grado. In cassazione i contribuenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’obbligo di motivazione degli atti tributari catastali ex art. 3 l. 241/1990 e art. 7 l. 212/2000, osservando che l’avviso si limitava a riportare i dati del nuovo classamento senza spiegare le ragioni del mutamento, nonostante la rettifica fosse fondata non su una mera diversa valutazione tecnica degli stessi dati DOCFA, ma su un diverso accertamento di elementi fattuali (numero di vani e superficie) emerso dal sopralluogo. Gli altri motivi erano subordinati al rigetto del primo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione di legge dedotta come vizio di legittimità
È la norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione di norme sull’obbligo di motivazione dell’atto tributario.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
L’avviso deve essere sufficientemente motivato in modo da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica e difendersi efficacemente.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
La motivazione dell’atto tributario va apprezzata ex ante e non può essere integrata successivamente in giudizio quando sia carente.
acquisizione di mezzi di prova
Il potere istruttorio del giudice tributario non può essere esercitato in modo abnorme per colmare lacune motivazionali dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Nel classamento catastale tramite procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso può essere sintetica solo quando l’Ufficio recepisca i medesimi elementi di fatto indicati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica o economica.
- Se la rettifica catastale deriva da un diverso accertamento di elementi fattuali essenziali dell’immobile, come consistenza, numero dei vani o superficie, l’avviso deve indicare in modo più approfondito le differenze riscontrate e le ragioni della variazione.
- La sufficienza della motivazione di un atto tributario si valuta ex ante, cioè con riguardo al contenuto dell’atto al momento della sua emanazione; eventuali integrazioni probatorie nel giudizio non sanano una motivazione originariamente carente.
- Il giudice tributario non può utilizzare i propri poteri istruttori per sostituire o integrare una motivazione mancante dell’amministrazione.
- Il difetto di motivazione di un avviso di classamento costituisce vizio autonomamente invalidante dell’atto, idoneo a comportarne l’annullamento senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto quando la questione sia solo giuridica.
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