Cassazione Civile, Ordinanza n. 19157/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella di pagamento emessa per il mancato pagamento di un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro, tassa ipotecaria, catastale e sanzioni, collegato a una successione ereditaria. Nei gradi di merito la pretesa erariale è stata confermata: la CTR ha ritenuto che, in presenza di più eredi, sussistesse solidarietà passiva per l'intero debito d'imposta; ha inoltre ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse stato notificato alla contribuente e non impugnato, con conseguente definitività della pretesa, e ha escluso vizi della sottoscrizione dell'avviso. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asseriti errori di percezione sulla prova del passaggio in giudicato di una sentenza precedente; 2) violazione degli artt. 2909, 1292 e 1306 c.c., sostenendo che il giudicato formato nei confronti di un altro coerede non potesse estendersi automaticamente a lei e che l'Ufficio, avendo notificato l'avviso solo a uno dei coobbligati, non potesse agire anche nei suoi confronti; 3) violazione di legge per omessa prova della notificazione dell'avviso presupposto nei suoi confronti; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe riprodotto le ragioni del primo giudice e confuso le due procedure (impugnazione dell'avviso da parte di altro coerede e impugnazione della cartella); 5) ulteriore nullità per omessa pronuncia sul vizio del ruolo/cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento e assenza di firma del funzionario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato in linea di principio il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario tra coobbligati, ma ha affermato che ciò non mutava l'esito della causa. In particolare ha osservato che, in materia di imposta di registro, i soggetti obbligati sono le parti contraenti e il vincolo solidale consente all'erario di esigere l'intero da ciascun debitore, anche separatamente. Ha poi chiarito che l'art. 1306, comma 2, c.c. consente al coobbligato di opporre il giudicato favorevole ottenuto da un altro solo se nei suoi confronti non si sia già formato un giudicato diretto. Nel caso concreto, tuttavia, la CTR aveva accertato che l'avviso di liquidazione era stato notificato anche alla ricorrente e che essa non lo aveva impugnato, con conseguente definitività della pretesa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva un accertamento di fatto e non una reale violazione di legge. Il quarto è stato respinto perché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente. Il quinto è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto o localizzato nel ricorso la cartella o gli atti rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
la doglianza è stata proposta come errore di percezione sul materiale probatorio, ma non ha condotto all'accoglimento del ricorso; la Corte richiama in generale il confine tra valutazione del fatto e violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è la base dei motivi di nullità della sentenza e dei vizi processuali dedotti, ma il relativo controllo non ha evidenziato nullità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge presuppone un'erronea ricognizione della norma astratta, non una critica alla ricostruzione del fatto concreto.
il giudicato ha efficacia nei limiti soggettivi propri, salvo le regole speciali previste per le obbligazioni solidali.
richiamato per affermare la natura solidale dell'obbligazione tributaria e la legittimazione dell'erario a pretendere l'intero da ciascun coobbligato.
il coobbligato può opporre il giudicato favorevole ottenuto da altro debitore solidale, ma non quando nei suoi confronti si sia già formato un giudicato diretto.
art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986
in materia di imposta di registro individua tra i soggetti obbligati le parti contraenti, configurando una solidarietà passiva a favore dell'erario.
la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; qui la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse comunque intellegibile e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi.
art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in relazione all'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente sulla cartella di pagamento, ma la Corte non è entrata nel merito della censura per difetto di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
richiamato dalla ricorrente quale forma di prova del passaggio in giudicato della sentenza, ma la Corte ha valorizzato soprattutto l'accertamento fattuale della notifica e della mancata impugnazione dell'avviso.
richiamato indirettamente nel ragionamento sul riparto dell'onere probatorio e sulla necessità di provare il giudicato o la notifica degli atti.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'obbligazione delle parti contraenti ha natura solidale: l'erario può pretendere l'intero da ciascun coobbligato e agire anche separatamente contro più debitori finché il tributo non sia integralmente soddisfatto.
- Il giudicato formatosi nei confronti di uno dei coobbligati non si estende automaticamente agli altri; il coobbligato può opporre il giudicato favorevole ex art. 1306, comma 2, c.c. solo se nei suoi confronti non si sia già formato un giudicato diretto e personale.
- La censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della norma astratta; se la doglianza mira a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile o comunque non fondato sotto quel profilo.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile; non basta che la motivazione sia sintetica o riprenda in parte le argomentazioni del primo giudice, purché consenta di comprendere la ratio decidendi.
- Nel ricorso per cassazione vale il principio di autosufficienza: chi deduce l'omessa o errata valutazione di documenti deve indicarne e trascriverne il contenuto essenziale e specificarne la localizzazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19037/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19038/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19040/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19041/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19042/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19044/2026 del 11/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →