Cassazione Civile, Ordinanza n. 33966/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasceva da immissioni acustiche ritenute intollerabili in un edificio condominiale, attribuite all'uso continuativo di due pianoforti e di altri strumenti musicali da parte della ricorrente nella propria abitazione. Il condominio e una società proprietaria di altra unità immobiliare nello stabile avevano chiesto l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità e la cessazione dell'attività oppure, in via alternativa, l'esecuzione di opere di insonorizzazione a spese della convenuta. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda; il Tribunale, in appello, aveva riformato solo in parte la decisione, riconoscendo il difetto di legittimazione attiva del condominio ma confermando nel resto l'accertamento delle immissioni intollerabili e l'ordine di eseguire i lavori necessari. Con il ricorso per cassazione la convenuta ha dedotto: 1) violazione della disciplina sopravvenuta sulle immissioni acustiche, sostenendo che la novella richiedesse l'applicazione dei criteri della legge n. 447/1995 e che, secondo tali parametri amministrativi, il rumore sarebbe risultato nei limiti consentiti; 2) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alle risultanze peritali e ai lavori ulteriori di insonorizzazione; 3) ulteriore omesso esame e omessa pronuncia sulle deduzioni difensive e su quanto avvenuto in sede esecutiva; 4) violazione degli artt. 163, 164 e 277 c.p.c. per l'asserita indeterminatezza della domanda relativa alle opere da eseguire e per l'indebito rinvio all'ufficiale giudiziario; 5) violazione dell'art. 844 c.c. in punto di legittimazione attiva della società resistente, che secondo la ricorrente, essendo solo proprietaria e non utilizzatrice diretta dell'immobile, non avrebbe potuto agire; 6) ulteriore violazione dell'art. 844 c.c. sulla qualificazione del rumore di fondo e sulla pretesa accettabilità delle immissioni secondo il criterio amministrativo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina amministrativa sui limiti di emissione non elimina il distinto giudizio civilistico di tollerabilità ex art. 844 c.c.; ha dichiarato inammissibili i secondi, terzi e quarti motivi, rilevando per i primi due la preclusione della c.d. doppia conforme e, per il quarto, l'inammissibilità per censura rivolta a valutazioni di merito e a profili estranei al giudizio di legittimità; ha infine respinto il quinto e il sesto motivo, confermando che l'azione per far cessare immissioni intollerabili ha natura reale ed è esperibile dal proprietario, mentre il conduttore è legittimato solo nei limiti in cui non siano richieste modifiche strutturali dell'immobile, e ribadendo che il rispetto dei parametri amministrativi non rende di per sé lecite le immissioni se, in concreto, superano la normale tollerabilità secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La normale tollerabilità delle immissioni va accertata in concreto secondo i criteri civilistici; i limiti amministrativi non esauriscono il giudizio tra privati e non rendono automaticamente lecite le immissioni contenute entro tali parametri.
Il proprietario agisce per la tutela del pieno godimento del fondo, senza che il diritto sia limitato dalla mera esistenza di un diritto personale di godimento in favore di terzi.
Il conduttore può agire contro terzi che arrechino molestie al godimento della cosa locata; la legittimazione del titolare del diritto personale è riconosciuta in via estensiva, ma non per domandare modifiche strutturali dell'immobile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può investire l'omesso esame di fatti decisivi se il ricorrente non dimostra che le decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la determinatezza della domanda sulle opere da eseguire, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a valutazioni di merito e a profili del giudizio esecutivo.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita nullità della domanda, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata delibazione delle doglianze sull'ordine di eseguire opere, ma senza ingresso nel merito in cassazione.
Richiamato solo con riferimento a vicende dell'esecuzione forzata, ritenute estranee al presente giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
I criteri di accettabilità del rumore previsti dalla normativa speciale possono essere utilizzati come parametri, ma non sostituiscono il giudizio civilistico ex art. 844 c.c.
art. 6-ter del d.l. n. 208/2008 conv. in L. n. 13/2009
La novella non ha portata derogatoria o limitativa dell'art. 844 c.c.; la disciplina amministrativa resta distinta da quella civilistica.
art. 1, comma 746, L. n. 145/2018
Richiamato dalla ricorrente come fonte della modifica normativa, ma ritenuto non idoneo a incidere sul principio per cui il giudizio di tollerabilità resta disciplinato dall'art. 844 c.c.
Massime di principio
- In tema di immissioni acustiche, il rispetto dei limiti fissati da norme amministrative o speciali non esclude automaticamente l'illiceità civilistica: il giudice deve comunque verificare, caso per caso, se le immissioni superino la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c.
- La valutazione della normale tollerabilità è un accertamento di merito fondato sulla situazione concreta, sulla rumorosità di fondo, sulle caratteristiche della zona e sulle abitudini degli abitanti; se motivato in modo adeguato, è insindacabile in cassazione.
- L'azione per far cessare le immissioni intollerabili e per ottenere eventuali modifiche strutturali dell'immobile ha natura reale e spetta al proprietario; il titolare di un diritto personale di godimento può agire solo entro i limiti compatibili con la sua posizione, non quando la tutela richieda interventi strutturali sull'immobile.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili doglianze che investono direttamente la valutazione delle risultanze tecniche, la determinazione delle opere necessarie o profili dell'esecuzione forzata estranei al thema decidendum del ricorso.
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