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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17296/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato induttivamente il reddito dichiarato per gli anni d'imposta 2006 e 2007. Il contribuente ha impugnato gli atti e, dopo un primo giudizio e un rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, sostenendo che la CTR si fosse limitata a una motivazione per relationem rispetto alla sentenza di primo grado e che non avesse esaminato due censure specifiche, cioè la dedotta violazione del contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 e la dedotta violazione dei criteri di determinazione delle sanzioni; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulla contestazione relativa all'illegittimità della quantificazione delle sanzioni, che sarebbero state semplicemente indicate negli atti impositivi senza spiegazione del relativo iter.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha osservato che il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che raggiunge il "minimo costituzionale" e che, nel caso concreto, la sentenza della CTR conteneva un percorso argomentativo chiaro e sufficiente sia sul contraddittorio endoprocedimentale sia sulla determinazione delle sanzioni. Quanto al primo punto, la CTR aveva affermato che l'Ufficio aveva più volte tentato di instaurare il contraddittorio, senza collaborazione del contribuente, e che il procedimento induttivo era stato conseguenza della mancata risposta e della mancanza di documentazione reddituale. Quanto al secondo, la CTR aveva precisato che le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate contestualmente all'avviso di accertamento, che erano state applicate nel minimo edittale e che i riferimenti normativi risultavano dall'atto. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale; il vizio rileva solo se la motivazione manca o è solo apparente.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    L'obbligo di motivazione è rispettato quando la sentenza espone, anche sinteticamente, le ragioni della decisione in modo intellegibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere concisa, ma deve consentire di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    L'assenza o apparenza della motivazione integra un error in procedendo denunciabile in cassazione come nullità della sentenza.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 12, L. 212/2000, comma 7

    È richiamato dalla parte ricorrente come parametro del contraddittorio preventivo; la Corte non ne afferma una violazione nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per omessa pronuncia, ma la Corte esclude che vi sia stata omissione perché la CTR si è espressa anche sul tema delle sanzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione la motivazione della sentenza è censurabile solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o affetta da contrasti irriducibili; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza o di approfondimento.
  • La motivazione per relationem è legittima se, dal testo della decisione impugnata, è comunque ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario il contraddittorio endoprocedimentale può dirsi adeguatamente considerato quando risulti che l'Ufficio abbia tentato ripetutamente di instaurarlo e la parte non abbia collaborato né fornito documentazione.
  • Le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate contestualmente all'avviso di accertamento; ai fini della validità dell'atto è sufficiente che risultino i riferimenti normativi e che l'importo sia applicato entro i limiti edittali previsti.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza affronta, anche sinteticamente ma in modo chiaro, il tema devoluto in appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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