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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28534/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un'intimazione di pagamento relativa a quindici cartelle esattoriali per sanzioni amministrative, per un importo complessivo di euro 6.023,16. In primo grado il giudice accoglieva l'opposizione, annullava gli atti e compensava integralmente le spese. Il soccombente parziale proponeva appello limitatamente alla regolazione delle spese, chiedendo la condanna dell'agente della riscossione al loro pagamento; il Tribunale rigettava l'appello. In cassazione venivano proposti due motivi, ma dal testo emerge che il ricorso è stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorso è stato dichiarato tardivo; la parte ricorrente si doleva in sostanza della conferma della compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era stata notificata al ricorrente il 7 luglio 2023 e che il ricorso per cassazione era stato notificato il 5 ottobre 2023, quindi oltre il termine di 60 giorni. Ha quindi affermato che, nelle opposizioni esecutive ex artt. 615, 617, 619 c.p.c., il termine per impugnare non beneficia della sospensione feriale; ha inoltre ribadito che tale regola vale anche quando l'unico punto controverso sia la statuizione sulle spese. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; nessuna pronuncia sulle spese di legittimità per mancata difesa dell'intimata; è stato infine dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione ex art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione rientra tra i procedimenti per i quali non opera la sospensione feriale dei termini processuali.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    validi motivi ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione integrale delle spese era stata disposta dal giudice di pace in presenza di ritenuti validi motivi.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni

    Norma procedurale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 1 della l. n. 742 del 1969

    La sospensione dei termini processuali in periodo feriale ... non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione

    La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione e agli altri procedimenti esecutivi indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 92 del r.d. n. 12 del 1941

    come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941

    È richiamato quale base normativa dell'esclusione della sospensione feriale per le opposizioni esecutive.

  • artt. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    Anche l'opposizione agli atti esecutivi non beneficia della sospensione feriale dei termini.

  • art. 619 c.p.c.

    opposizione di terzo all’esecuzione

    Anche l'opposizione di terzo all'esecuzione è esclusa dalla sospensione feriale dei termini.

  • art. 548 c.p.c.

    accertamento dell’obbligo del terzo

    Il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo è incluso tra quelli per i quali non opera la sospensione feriale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso

    L'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso, ove previsto.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c. il termine per proporre impugnazione non è sospeso nel periodo feriale.
  • L'esclusione della sospensione feriale opera anche quando nel giudizio esecutivo resti controversa soltanto la regolazione delle spese processuali.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, esso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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