Cassazione Civile, Ordinanza n. 14436/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la domanda attenendosi ai principi richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un dipendente addetto ad attività di manutenzione su binari, traverse, ponti, impianti elettrici e materiale rotabile e la società datrice di lavoro. Il lavoratore ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale sostenendo che l'azienda non avesse adempiuto all'obbligo di lavare e mantenere efficienti gli indumenti di lavoro qualificabili come dispositivi di protezione individuale, costringendolo a provvedere personalmente alla loro manutenzione. La corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo che l'inadempimento datoriale non comportasse automaticamente il diritto al risarcimento, occorrendo la prova di un pregiudizio concreto; ha inoltre giudicato generiche le allegazioni, inammissibile la prova orale e insufficiente la documentazione prodotta. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 77 d.lgs. n. 81/2008 e dell'art. 2087 c.c., sostenendo che il datore avrebbe l'obbligo di mantenere efficienti gli indumenti-DPI, anche mediante igienizzazione centralizzata o lavaggio periodico; 2) violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., perché il danno era risarcibile e liquidabile equitativamente, essendo stata allegata l'adozione costante dei DPI e l'impossibilità di stabilirne con precisione il costo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi nei limiti di ammissibilità, richiamando precedenti conformi, e ha affermato che, una volta accertato l'inadempimento datoriale all'obbligo di manutenzione/lavaggio dei DPI, spetta al datore provare i fatti impeditivi o l'adempimento, non essendo richiesto al lavoratore di dimostrare dettagliatamente l'uso continuativo dei dispositivi o le modalità dei lavaggi; il danno, certa la sua esistenza ontologica, può essere liquidato in via equitativa.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato quale norma che disciplina gli obblighi del datore di lavoro in tema di dispositivi di protezione individuale e loro manutenzione.
È qualificato come norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, da interpretare estensivamente in funzione della tutela della salute del lavoratore; da esso discende l'obbligo datoriale di fornire e mantenere efficienti i DPI, compreso il relativo lavaggio.
È richiamato in relazione alla risarcibilità del danno conseguente all'inadempimento e al criterio del danno emergente/lucro cessante.
È richiamato per la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne il preciso ammontare.
Richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità già decisi in fattispecie analoghe.
Massime di principio
- In materia di sicurezza sul lavoro, l'obbligo di protezione del datore ex art. 2087 c.c. comprende non solo la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ma anche la loro manutenzione e il lavaggio quando necessario a mantenerli efficienti e idonei a prevenire rischi per la salute.
- Quando il giudice accerti l'inadempimento datoriale all'obbligo di manutenzione dei DPI, non può esigere dal lavoratore una prova analitica delle modalità di utilizzo continuativo o dei singoli lavaggi; il lavoratore deve allegare il titolo dell'obbligazione e l'inadempimento, mentre grava sul datore l'onere di provare l'adempimento o fatti impeditivi della pretesa.
- Se il pregiudizio derivante dal mancato lavaggio dei DPI è certo nell'an debeatur ma non è agevolmente quantificabile nel preciso ammontare, la sua liquidazione può avvenire in via equitativa ex art. 1226 c.c.
- Nel rapporto di lavoro, gli obblighi di sicurezza si coordinano con i principi di correttezza e buona fede, che impongono al datore di adottare tutte le misure idonee a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore.
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