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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15174/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi e ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda di rimborso del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva cessato il rapporto di lavoro il 30 dicembre 2000 percependo un incentivo all'esodo, sul quale nel 2001 era stata operata la trattenuta Irpef. Dopo aver appreso di una pronuncia della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005 che aveva ritenuto illegittima una differenza di trattamento fiscale legata al genere, egli presentava nel 2007 istanza di rimborso della maggiore imposta trattenuta, sostenendo di avere diritto al regime più favorevole riconosciuto alle lavoratrici. I giudici di merito avevano accolto la domanda del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la violazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992, dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 2969 c.c., sostenendo che la decadenza per tardività della domanda di rimborso non poteva essere eccepita solo in appello ma doveva ritenersi operante, trattandosi di termine decadenziale non rilevabile nel modo ritenuto dal giudice di merito; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973, contestando che il termine per chiedere il rimborso potesse decorrere dalla sentenza della Corte di giustizia anziché dalla data del versamento o della ritenuta, con conseguente tardività dell'istanza proposta oltre il termine di 48 mesi.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come norma di riferimento per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio processuale.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    è invocato dall'Agenzia per sostenere il divieto di proporre in appello eccezioni nuove nel processo tributario.

  • art. 345 c.p.c.

    è richiamato per sostenere l'inammissibilità di nuove eccezioni in appello.

  • art. 2969 c.c.

    è richiamato in relazione alla disciplina della rilevabilità e opponibilità della decadenza.

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    stabilisce il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi, decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata; tale termine opera anche se l'imposta è stata pagata in base a una norma poi incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la Corte afferma che il termine decadenziale per il rimborso resta ancorato al versamento/ritenuta e non slitta alla pronuncia della Corte di giustizia.

Massime di principio

  • Quando un'imposta sia stata pagata in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine decadenziale per il rimborso resta quello previsto dalla disciplina interna e decorre dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla data della pronuncia eurounitaria.
  • L'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti; la maturazione di una causa di decadenza impedisce di riaprire situazioni ormai definite.
  • Nei rapporti tributari, l'esigenza di certezza del diritto assume rilievo preminente e giustifica l'applicazione rigorosa dei termini decadenziali di rimborso.
  • Il principio elaborato in tema di overruling non può essere invocato per spostare in avanti il dies a quo del termine di decadenza per il rimborso di imposte sui redditi.
  • Se, in base agli atti, non residuano ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e rigettare l'originaria domanda, senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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