Cassazione Civile, Ordinanza n. 35940/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il mancato rimborso di un credito IVA maturato per l'anno d'imposta 1998 da una società poi dichiarata fallita. La società aveva già contestato in passato un provvedimento di sospensione amministrativa del rimborso adottato dall'amministrazione finanziaria per la presenza di carichi pendenti; tali precedenti impugnazioni erano state rigettate nei gradi di merito. Successivamente la società presentava una nuova istanza di rimborso, rimasta senza risposta, e impugnava quindi il silenzio-rifiuto. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo il diniego e insussistenti i carichi pendenti; la CTR confermava, osservando che l'amministrazione non aveva contestato l'an e il quantum del credito IVA né provato eventuali controcrediti. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 21 d.lgs. 546/1992, perché la decisione di appello sarebbe stata resa in contrasto con un giudicato esterno formatosi sulla precedente decisione della CTP, confermata dalla CTR, che aveva rigettato l'impugnazione del provvedimento di sospensione amministrativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, quando in cassazione si invoca un giudicato esterno, il ricorso deve rispettare l'onere di autosufficienza: la parte deve riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza che si assume passata in giudicato, non essendo sufficiente il richiamo a brani o a parti narrative. Nel caso concreto l'Agenzia si era limitata a trascrivere un estratto della sentenza di primo grado, per di più nella parte narrativa, senza riportare il contenuto della sentenza d'appello che avrebbe confermato quella decisione. Per questo il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di legittimità. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla forza del giudicato sostanziale, la cui violazione era denunciata dalla ricorrente per asserito contrasto con un giudicato esterno.
Richiamato come norma sul giudicato formale, invocata dalla ricorrente per sostenere la preclusione derivante dalla precedente decisione.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della dedotta violazione del giudicato nel processo tributario.
Richiamato come base procedurale della proposta del relatore e della trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della qualità della parte soccombente, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Chi invoca in cassazione un giudicato esterno deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza del ricorso, trascrivendo il contenuto integrale della decisione passata in giudicato e non limitandosi a richiami o estratti parziali.
- La deduzione del contrasto con il giudicato esterno è inammissibile o comunque infondata se il ricorrente non mette la Corte in condizione di verificare direttamente il contenuto del precedente decisum e la sua effettiva portata preclusiva.
- Nel giudizio di legittimità, la verifica dell'esistenza e dell'ambito del giudicato esterno richiede la riproduzione della sentenza rilevante in modo completo, compresa la decisione di appello eventualmente confermativa, ove questa sia il titolo che consolida il giudicato.
- Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non opera l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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