Cassazione Civile, Ordinanza n. 19345/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione di merito e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in euro 1.500 oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società cooperativa turistica aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEG, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2003, fondato dall'Amministrazione finanziaria sulle risultanze del modello Unico 2004 e di un PVC, con richiesta di maggiori tributi, interessi e sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sul vizio di "inesistenza giuridica" dell'atto per mancanza di sottoscrizione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 39, 40 e 42 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 55 e 56 del d.P.R. n. 633/1972, assumendo che l'avviso fosse illegittimo perché basato sul mero scostamento tra dichiarato e parametri/studi di settore. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque esaminato e disatteso l'eccezione, osservando che era stata proposta per la prima volta in appello; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, dato che la CTR aveva fondato la legittimità dell'accertamento su specifiche violazioni riscontrate in verifica e su un metodo analitico-induttivo, non sugli studi di settore.
Norme richiamate
La censura per omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito ha comunque esaminato, compreso e disatteso l'eccezione dedotta, anche solo rigettandola perché nuova in appello.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, risolvendosi in un 'non motivo'.
artt. 39, 40 e 42 del d.P.R. n. 600/1973
Richiamati dalla parte ricorrente; la Corte rileva che non erano pertinenti rispetto alla reale ratio della sentenza impugnata, fondata su violazioni riscontrate in verifica e su accertamento analitico-induttivo.
artt. 55 e 56 del d.P.R. n. 633/1972
Richiamati dalla parte ricorrente; la Corte osserva che le censure basate sugli studi di settore non colpivano la motivazione effettiva dell'avviso e della sentenza di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la censura si fonda su presupposti diversi da quelli posti a base della decisione, il motivo è inammissibile.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato l'eccezione e l'abbia disattesa, anche solo rilevandone la novità o l'inammissibilità.
- Quando l'accertamento tributario è fondato su specifiche violazioni emerse in verifica e su un metodo analitico-induttivo, è inconferente una censura che assuma invece la mera applicazione di parametri o studi di settore.
- L'errore denunciato in cassazione deve essere concretamente identificato e criticamente confrontato con le argomentazioni della decisione impugnata; un motivo che prescinda dalle ragioni poste a base del provvedimento non è idoneo a soddisfare l'onere di cui all'art. 366 c.p.c.
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