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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30437/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente territoriale edilizia residenziale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU relativi all'annualità 2014, emessi dal Comune su alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall'ente territoriale. In appello la commissione tributaria regionale ha accolto il gravame del Comune e ha escluso l'esenzione IMU, ritenendo non provata la sussistenza dei requisiti di "alloggio sociale" richiesti dal d.m. 22 aprile 2008. L'ente ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: difetto di specificità dell'appello del Comune ex art. 53 d.lgs. 546/1992; motivazione apparente della sentenza di secondo grado; omesso esame del fatto decisivo costituito dalla natura di alloggi sociali degli immobili e dall'istanza di c.t.u.; violazione del diritto di difesa, del principio di non contestazione e delle regole sull'onere della prova; omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; e, soprattutto, violazione della disciplina IMU applicabile all'anno 2014, perché la CTR avrebbe applicato la normativa riferita agli IACP e all'ICI/IMU previgente invece di quella novellata, che prevede l'esenzione per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo. Ha invece accolto il terzo, il quarto e il settimo motivo, dichiarando assorbiti il quinto e il sesto. In particolare, ha affermato che il giudice d'appello non poteva limitarsi a una valutazione astratta o alla sola critica della motivazione di primo grado, ma doveva verificare in concreto, anche alla luce dell'istanza di consulenza tecnica, se gli immobili avessero le caratteristiche degli alloggi sociali; inoltre ha ritenuto che la CTR avesse applicato alla fattispecie la disciplina non pertinente, richiamando l'assetto normativo e giurisprudenziale relativo agli alloggi IACP anziché quello applicabile all'annualità 2014 per gli alloggi sociali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    “i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008”

    Per l'annualità d'imposta rilevante l'esenzione IMU spetta agli alloggi sociali così definiti dal decreto ministeriale, non essendo consentito estendere il beneficio agli altri alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica.

  • art. 13, comma 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Prevede una detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, distinguendoli dagli alloggi sociali esenti.

  • art. 4, d.l. 31 agosto 2013, n. 102

    È richiamato come norma che, per gli alloggi sociali, prevede l'equiparazione all'abitazione principale e quindi l'esenzione a decorrere dall'1 gennaio 2014.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'appello tributario deve contenere motivi specifici, ma l'onere è soddisfatto anche mediante riproposizione delle ragioni già dedotte, se l'atto consente di cogliere in modo chiaro e univoco la censura.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la motivazione apparente o incomprensibile integra nullità.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione, tale da non consentire il controllo del ragionamento decisorio, determina nullità della sentenza.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non restringe il thema decidendum quando sia domandato il rigetto integrale della pretesa.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; una motivazione solo apparente non soddisfa il precetto.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato a tutela del diritto di difesa, che non può essere compresso da una decisione priva di reale motivazione o da un'erronea delimitazione del thema decidendum.

  • art. 101 Cost.

    È evocato in relazione al contraddittorio processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve corrispondere a chiesto e pronunciato, senza eccedere o omettere rispetto alle domande e difese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente di censurare la falsa applicazione della disciplina IMU e delle norme sulla prova/esenzione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non basta denunciare la mancata valutazione di deduzioni o argomentazioni.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    L'onere di specificità del ricorso per cassazione non va interpretato in modo eccessivamente formalistico.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente che gli atti e documenti richiamati siano specificamente indicati e collocabili nel fascicolo.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Le norme di esenzione o agevolazione fiscale sono di stretta interpretazione e non ammettono analogia o estensione oltre i casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello è specifico quando, anche riproponendo le difese svolte in primo grado, consente di comprendere in modo chiaro e univoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata; non è necessaria una formulazione rigidamente nuova o particolarmente analitica.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando, pur essendo materialmente presente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione o si risolve in affermazioni astratte e non controllabili.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata valutazione di singoli elementi istruttori, deduzioni difensive o argomenti di parte.
  • L'istanza di consulenza tecnica d'ufficio non può essere rigettata con una motivazione meramente apodittica o fondata solo sull'asserita mancanza di prova: il giudice deve spiegare perché ritiene di poter decidere senza l'accertamento tecnico richiesto.
  • In materia fiscale le agevolazioni e le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente; non è consentito estendere il beneficio a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate dal legislatore.
  • Quando il legislatore disciplina separatamente alloggi sociali e alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, non è legittimo sovrapporre le due categorie ai fini dell'esenzione IMU.
  • L'onere di provare i presupposti dell'esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca, mentre il principio di non contestazione non elimina la necessità della prova quando il thema decidendum sia l'intero rapporto tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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