Cassazione Civile, Ordinanza n. 13404/2026 del 09/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso emesso nei confronti di una società, quale responsabile solidale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, per debiti fiscali della società cedente relativi agli anni d'imposta 2006, 2007, 2008 e 2009. La società ha impugnato l'atto deducendo, in cassazione con un unico motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: l'illegittimità della nomina del curatore speciale che aveva ricevuto le notifiche degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della cedente, da cui sarebbe derivata l'inesistenza delle notifiche e degli atti presupposti della responsabilità solidale. In subordine, la doglianza è stata ricondotta a omessa pronuncia su un motivo di appello, sostenendo che la questione fosse già stata sollevata e che una diversa sezione della CTR avesse annullato un atto analogo notificato a un altro cessionario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto che la sentenza impugnata proveniva da doppia conforme di merito, con conseguente limitazione dei motivi deducibili in cassazione ai soli n. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. Ha poi osservato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o elementi istruttori; nel caso concreto, la censura investiva una questione giuridica, non un fatto storico. Quanto alla possibile riqualificazione come omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c., la censura è stata ritenuta comunque inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto il ricorso introduttivo di primo grado e non aveva dimostrato che la questione non fosse nuova ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza spese, con onere dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
fondamento della responsabilità solidale della cessionaria per i debiti fiscali della cedente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni giuridiche o deduzioni difensive
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
può rilevare per omessa pronuncia, ma la censura deve essere specifica e autosufficiente
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme limita i motivi di ricorso per cassazione
richiamato per definire il fatto principale rilevante ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
impone l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione
richiamato per il divieto di domande nuove in appello nel processo tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura investe questioni giuridiche, argomentazioni difensive o elementi istruttori.
- In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione è limitato nei motivi proponibili secondo l'art. 348-ter c.p.c., con conseguente inammissibilità dei motivi che esulino dai casi consentiti.
- L'omessa pronuncia non è deducibile utilmente quando la questione prospettata in appello sia nuova e quindi inammissibile: il giudice non ha il dovere di pronunciarsi su domande o eccezioni non proponibili.
- Il ricorrente per cassazione deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, riproducendo gli atti processuali rilevanti necessari a verificare la decisività della questione e la sua rituale introduzione nei gradi di merito.
- Nel processo tributario, la deduzione di una questione in appello deve essere dimostrata come già proposta in primo grado, altrimenti opera il divieto di domande nuove ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
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