Cassazione Civile, Ordinanza n. 26248/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 25.000 derivante da un mutuo erogato nel 2020, assistito da garanzia del Fondo di Garanzia PMI/Mediocredito Centrale, invocando l’ammissione in chirografo ferma la garanzia. Il giudice delegato aveva respinto la domanda; il creditore proponeva opposizione ex art. 98 l.fall., ma il tribunale la rigettava ritenendo nullo il mutuo ex art. 1418 c.c. per violazione dell’obbligo di prudente valutazione del merito creditizio ex art. 5 TUB e dell’art. 1176, comma 2, c.c., ravvisando nella condotta della banca una compartecipazione alla bancarotta semplice per ritardata dichiarazione di fallimento ex art. 217, comma 1, n. 4, l.fall. La banca ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 13, comma 1, lett. m), d.l. 23/2020, sostenendo che il decreto liquidità non avesse derogato ai doveri di diligenza e prudente valutazione; 2) violazione degli artt. 1418 c.c. e 217 n. 4 l.fall., contestando che l’omessa valutazione del merito creditizio possa incidere sulla validità del contratto e negando configurabilità di reato contratto o reato in contratto; 3) ulteriore violazione degli artt. 217 n. 4 l.fall. e 1418 c.c. per difetto di motivazione sui presupposti del reato; 4) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. per mancata argomentazione sugli elementi soggettivi e oggettivi del reato e sul concorso dell’extraneus; 5) omesso esame di un fatto decisivo circa l’effettiva insolvenza della società finanziata e la consapevolezza della banca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto i restanti quattro. Ha ritenuto che il decreto liquidità non esonerasse le banche dalle ordinarie verifiche e prassi di erogazione del credito, pur essendo la garanzia pubblica sottratta a istruttoria sul beneficiario; tuttavia ha escluso che, nel caso concreto, fosse stata adeguatamente accertata la sussistenza della bancarotta semplice, il concorso della banca quale extraneus e, in definitiva, la nullità del mutuo per tale via. La motivazione del tribunale non superava il minimo costituzionale perché mancava l’indicazione dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato e delle modalità del concorso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
norma processuale richiamata per l’opposizione allo stato passivo.
art. 13, comma 1, lett. m), d.l. n. 23/2020
la garanzia pubblica è concessa senza valutazione del beneficiario; ciò non esonera però la banca dalle ordinarie verifiche di erogazione del credito.
art. 1418 c.c.
non può essere dichiarata la nullità del mutuo solo per asserita abusiva concessione del credito senza un concreto accertamento del presupposto illecito richiamato dal giudice di merito.
art. 5 TUB
esprime il principio di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito.
art. 1176, comma 2, c.c.
richiama la diligenza professionale qualificata del bonus argentarius, applicabile anche ai finanziamenti in questione.
art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.
la sua eventuale rilevanza presuppone un accertamento completo dei fatti costitutivi del reato e, se rilevato sul piano negoziale, non può essere presunto in modo apodittico.
art. 2033 c.c.
richiamato solo come domanda subordinata di ripetizione dell’indebito, non esaminata dal tribunale.
art. 132 c.p.c.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale, con indicazione degli elementi essenziali della fattispecie ritenuta rilevante.
art. 41 Cost.
evocato dal tribunale per descrivere l’interesse pubblico alla regolarità dell’esercizio dell’impresa.
regolamento (UE) n. 575/2013
richiamato nel contesto della disciplina della garanzia pubblica e delle esposizioni deteriorate.
direttiva 2013/36/UE
richiamata nel quadro della disciplina prudenziale bancaria.
art. 47-bis, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 575/2013
richiamato come parametro per la nozione di esposizioni deteriorate.
L. n. 662/1996
menzionata quale fonte istitutiva del Fondo centrale di garanzia PMI.
Massime di principio
- La garanzia pubblica su un finanziamento non elimina, di per sé, gli ordinari doveri di valutazione e prudenza della banca nell’erogazione del credito; la sottrazione a istruttoria riguarda la garanzia, non il contratto di finanziamento in sé.
- La nullità del contratto non può essere affermata in via apodittica per la sola ipotesi di una condotta bancaria abusiva o imprudente: occorre un concreto accertamento del titolo di invalidità e dei fatti costitutivi dell’illecito richiamato.
- Quando la decisione di merito fonda la nullità del mutuo su un presunto concorso in reato fallimentare, il giudice deve motivare specificamente su elemento oggettivo, elemento soggettivo e modalità del concorso del terzo; in difetto la motivazione è apparente o comunque sotto il minimo costituzionale.
- L’abusiva concessione del credito può, al più, integrare responsabilità risarcitoria del finanziatore ove abbia aggravato il dissesto, ma non consente automaticamente di trasformare la condotta in invalidità negoziale senza una base normativa e fattuale adeguata.
- Il richiamo a precedenti in materia di concessione abusiva del credito non è sufficiente se quei precedenti riguardano fattispecie delittuose peculiari e non sovrapponibili al caso concreto.
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