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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19374/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di servizi nell'ambito del quale l'appaltatore non aveva versato contributi previdenziali e somme aggiuntive per il periodo settembre 2008-31 dicembre 2010. L'INPS ha agito nei confronti della società committente, quale coobbligata solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, per ottenere il pagamento di quanto dovuto. La Corte d'appello aveva dichiarato l'INPS decaduto dalla facoltà di richiedere tali importi, ritenendo applicabile anche agli enti previdenziali il termine di decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il termine decadenziale biennale non riguarda l'azione degli enti previdenziali verso il committente, ma solo le pretese relative alle obbligazioni di lavoro; 2) in via subordinata, violazione della medesima norma e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., contestando che potesse bastare l'attività ispettiva a evitare la decadenza, essendo stata ritenuta necessaria una vera e propria iniziativa giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il principio per cui il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali contro il committente, che resta invece soggetta al solo termine di prescrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d'appello di Milano è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 2

    versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21

    Il termine di decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto non si applica all'azione degli enti previdenziali verso il committente per il recupero di contributi e somme aggiuntive; per tale azione opera soltanto la prescrizione.

  • D.Lgs. n. 251/2004, art. 6, commi 1-2

    Richiamato quale fonte modificativa dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 911

    Richiamata quale ulteriore modifica dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

  • D.L. n. 5/2012, art. 21

    conv. con L. n. 35 del 2012

    Indicato come intervento successivo rispetto al testo dell'art. 29, comma 2, applicabile alla fattispecie.

  • artt. 2964, 2966 e 2967 c.c.

    Richiamati dal ricorrente nel secondo motivo, assorbito, in tema di decadenza e onere di attivazione per evitarla.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Norma processuale sul deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza previsto per la responsabilità solidale del committente nell'appalto, quando riferito alle obbligazioni di lavoro, non si estende automaticamente alle pretese dell'ente previdenziale per contributi e accessori.
  • Nei rapporti di solidarietà ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, la posizione dell'ente previdenziale va distinta da quella del lavoratore: per il recupero dei contributi omessi opera il regime ordinario di prescrizione, salvo diversa previsione normativa espressa.
  • Quando la questione di diritto è già stata risolta in precedenti conformi della Corte, la riproposizione di argomenti già esaminati non è idonea a superare il consolidato indirizzo interpretativo.
  • L'accoglimento del motivo che esclude l'applicazione della decadenza rende assorbite le censure volte a discutere se fosse necessaria un'attività giudiziaria, anziché ispettiva, per impedire la decadenza stessa.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaPrescrizioneOnere della prova

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