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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20595/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2017, fondata su diverse cartelle di pagamento presupposte, deducendo che tali cartelle non gli erano state ritualmente notificate e che, per effetto dell'omessa notifica e dell'assenza di atti interruttivi, la pretesa tributaria fosse ormai prescritta. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR aveva rigettato l'appello del contribuente ritenendo inammissibili, per novità, le contestazioni sulla notifica delle cartelle. In Cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 138 e 139 c.p.c. per omessa pronuncia/illegittimità del procedimento notificatorio e omessa notifica delle cartelle; 2) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel certificato storico di residenza; 3) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 per mancanza di prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa; 4) violazione degli artt. 2935, 2943 e 2946 c.c. per non avere la CTR rilevato la prescrizione della pretesa tributaria, derivante dalla asserita inesistenza delle notifiche e dall'assenza di atti interruttivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e quattro i motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla novità e quindi tardività delle eccezioni relative alla notifica delle cartelle. In particolare, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva comunque pronunciato sulla questione, qualificandola in rito come tardiva; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rivalutare un documento e non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo; il terzo e il quarto sono stati dichiarati inammissibili perché riproponevano questioni sulla notificazione e sulla prescrizione senza misurarsi con il rilievo preliminare di inammissibilità per novità delle censure. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'agente della riscossione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla questione, sia pure in rito, ritenendola tardiva o inammissibile.

  • art. 138 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione, ma la Corte non esamina il merito perché la doglianza non supera il rilievo di novità in appello.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare il procedimento notificatorio; la doglianza è dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge è inammissibile se non coglie la ragione decisoria effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non consente di lamentare la mancata valutazione di singoli documenti o di chiedere una rivalutazione delle prove.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato per contestare la prova della notifica delle cartelle; la censura è inammissibile perché non si confronta con la preclusione per novità accertata in appello.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione, ma la questione resta assorbita dalla tardiva deduzione delle censure sulla notifica.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato in tema di atti interruttivi della prescrizione; la Corte non entra nel merito per difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato per sostenere l'intervenuta prescrizione ordinaria; la censura è dichiarata inammissibile perché presuppone questioni sulla notifica ritenute tardive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, dovendo il ricorrente censurare la vera ragione della decisione e non una questione solo apparentemente sovrapponibile.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice abbia comunque deciso sulla domanda o eccezione, sia pure dichiarandola inammissibile o tardiva per ragioni processuali.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di un documento o la richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • Le questioni nuove in appello restano precluse e non possono essere rimesse in discussione in cassazione sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, quando il giudice di merito abbia fondato la decisione sulla loro tardiva deduzione.
  • Quando una questione preliminare di rito è assorbente, le censure di merito che presuppongono il superamento di tale preclusione sono inammissibili se non ne scalfiscono il fondamento processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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