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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14806 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato gli avvisi di rettifica relativi agli anni 1996, 1997 e 1998, fondati su due processi verbali di constatazione e sui versamenti risultanti dagli estratti conto bancari, deducendo la carenza di motivazione e l'inidoneità delle presunzioni utilizzate. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR della Sicilia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che i movimenti bancari dovessero essere collegati a operazioni imponibili e che gli estratti conto non fossero sufficienti. In cassazione l'Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato la violazione degli artt. 32 e 39 del D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 51 e 54 del D.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2727 c.c.: secondo l'Ufficio, la presunzione legale relativa ai movimenti bancari trasferiva sul contribuente l'onere di provare che i versamenti non fossero ricavi non dichiarati.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità: quando l'Agenzia delle Entrate è rappresentata in cassazione dall'Avvocatura dello Stato, non occorre una procura alle liti, in base all'art. 1, comma 2, del R.D. n. 1611/1933. Ha accolto l'unico motivo dell'Agenzia, rilevando che la CTR aveva erroneamente lasciato a carico dell'Ufficio l'onere di verificare e dimostrare la rilevanza dei movimenti bancari, neutralizzando la presunzione legale e non ponendo sul contribuente l'onere della prova contraria. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione non definisce nel merito la debenza delle maggiori imposte per il 1996, 1997 e 1998.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    allorchè l'Agenzia delle Entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell'avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest'ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato.

    La rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate da parte dell'Avvocatura dello Stato non richiede il rilascio di una procura alle liti; l'eccezione di inammissibilità fondata sulla sua mancanza va quindi respinta.

  • Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi; grava quindi sul contribuente l'onere di dedurre e dimostrare che la provvista dei prelievi di conto corrente coincide con fondi contabilizzati come redditi o non imponibili e in mancanza della relativa prova ciascun prelievo e ciascun versamento deve presumersi corrispondere ad un ricavo non contabilizzato.

    Secondo la decisione, i movimenti bancari indicati dalla norma operano come presunzione legale di ricavi non contabilizzati. Spetta al contribuente fornire la prova contraria; in assenza di prova, i movimenti possono essere imputati a ricavi non dichiarati.

  • Art. 39, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è stata invocata nel motivo di ricorso e menzionata dalla CTR, ma la Cassazione ha fondato l'accoglimento sul principio relativo alla presunzione legale dell'art. 32; nel testo non è riportata una specifica interpretazione autonoma dell'art. 39.

  • Art. 51, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione è menzionata nella motivazione della CTR e nel motivo di ricorso, ma la Cassazione non ne offre una distinta interpretazione nel decidere il ricorso.

  • Art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione è indicata nel motivo di ricorso, ma la decisione non espone una specifica interpretazione né fonda su di essa un autonomo principio.

  • Art. 2697 c.c.

    La norma sull'onere della prova è indicata nel motivo, ma il principio decisivo è formulato dalla Corte attraverso la presunzione legale dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e il conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente.

  • Art. 2727 c.c.

    La norma è indicata nel motivo di ricorso, ma la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, risolvendo la questione sulla base della presunzione legale tributaria.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    È la disposizione processuale indicata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo proposto con tale riferimento e lo ha ritenuto fondato.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento si fonda sui movimenti bancari cui si applica la presunzione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare che i movimenti non rappresentano ricavi non contabilizzati; non è sufficiente sostenere che l'Ufficio debba comunque provarne autonomamente la natura imponibile.
  • La presunzione bancaria non rende definitiva la pretesa: il contribuente può fornire prova contraria, ma, in mancanza di tale prova, i versamenti e i prelevamenti ricompresi nella regola sono imputabili a ricavi non contabilizzati secondo il principio enunciato dalla sentenza.
  • Il giudice di merito non può neutralizzare la presunzione legale imponendo all'Amministrazione, in ogni caso, di ricostruire e collegare ciascun movimento bancario a una specifica operazione imponibile; deve invece applicare la regola probatoria e valutare la prova contraria del contribuente.
  • In cassazione, l'Agenzia delle Entrate rappresentata dall'Avvocatura dello Stato non deve conferire a quest'ultima una procura alle liti.

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