Cassazione Civile, Ordinanza n. 16631/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio trae origine dal rigetto, da parte del Tribunale di Bologna, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da un cittadino del Bangladesh. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico perché la Corte si arresta su un profilo preliminare di ammissibilità. Il Ministero dell'interno ha depositato un atto soltanto per partecipare alla discussione orale. La Corte rileva però che, nel procedimento camerale di cassazione, la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire con il deposito di controricorso tempestivo e memorie, sicché tale costituzione è irrituale. La questione decisiva riguarda poi la procura speciale per il ricorso per cassazione: poiché il giudizio è soggetto all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura doveva essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore doveva certificarlo. La procura prodotta recava la data e l'autenticazione della firma, ma non una certificazione espressa della posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite e la successiva pronuncia della Corte costituzionale, la Corte conclude che la mera autenticazione della firma con formula generica non basta a soddisfare l'onere di certificazione della data imposto dalla norma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha inoltre rilevato l'irrituale costituzione del Ministero dell'interno, che non ha inciso sulla decisione nel merito dell'ammissibilità. Non ha provveduto sulle spese processuali, proprio perché l'intimato non si era costituito ritualmente. Ha dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
Nei ricorsi in materia di protezione internazionale la procura speciale per cassazione deve essere conferita dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità; l'assenza di detta certificazione determina una speciale ipotesi di inammissibilità.
È richiamato come disciplina generale della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito speciale ulteriore.
È richiamato come disciplina generale della procura per il ricorso per cassazione, integrata nel rito della protezione internazionale dal requisito speciale della posteriorità certificata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità, pari a quello previsto per il ricorso.
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13
È richiamato come fonte introduttiva dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008.
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 13/2017.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
Sono evocati nel quadro della questione di legittimità costituzionale della disciplina della procura, poi dichiarata infondata.
artt. 28 e 46, par. 1, della direttiva 2013/32/UE
Sono richiamati come parametri europei della questione di costituzionalità sulla disciplina della procura nel rito della protezione internazionale.
artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE
Sono richiamati come parametri della questione di costituzionalità, senza che la Corte ne ricavi un ostacolo alla disciplina nazionale.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Sono richiamati come parametri convenzionali della questione di costituzionalità, ritenuta infondata.
Massime di principio
- Nel rito camerale di cassazione la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria richiede una costituzione rituale mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per partecipare alla discussione orale è inidoneo.
- Nei giudizi in materia di protezione internazionale soggetti all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica espressamente tale posteriorità.
- La mera autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura, né può essere desunta per implicito dal contenuto complessivo dell'atto; occorre un'indicazione esplicita, anche sintetica, da cui risulti che il difensore ha attestato la posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del decreto.
- L'onere di certificazione imposto dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 è considerato legittimo e proporzionato, in quanto espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale e strumentale a presidiare la regola della posteriorità della procura speciale.
- La violazione del requisito formale sulla procura comporta una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, senza che possano rilevare interpretazioni sostanzialistiche o sananti non compatibili con il dato testuale della norma.
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