Cassazione Civile, Ordinanza n. 29176/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio contestava a un contribuente un maggior reddito d'impresa ritenendo che, in fatto, egli svolgesse un'attività di affittacamere/locazione turistica con prestazioni accessorie e finalità speculative, sulla base di verifiche della Guardia di finanza, consultazione di inserzioni internet e dichiarazioni dei clienti. Successivamente è stata notificata la cartella esattoriale conseguente. In primo grado i ricorsi del contribuente sono stati accolti, ma in appello la C.t.r. ha riformato la decisione accogliendo l'impugnazione dell'Agenzia. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione apparente: ha sostenuto che la sentenza regionale si sarebbe limitata a recepire acriticamente la ricostruzione dell'Ufficio e il PVC, senza spiegare perché i rilievi impositivi e le presunzioni semplici fossero idonei a superare le difese del contribuente. Con il secondo motivo ha denunciato omesso, insufficiente o contraddittorio esame di un fatto decisivo, sostanzialmente riproponendo le medesime doglianze sotto il profilo del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza di appello conteneva una motivazione sufficientemente intelligibile, con chiara esposizione del percorso logico-giuridico e delle ragioni dell'accoglimento dell'appello dell'Ufficio; ha escluso quindi il vizio di motivazione apparente e la violazione del minimo costituzionale. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché diretto, in sostanza, a chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, operazione non consentita in sede di legittimità. Nel dispositivo la Corte ha comunque formulato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore sia dell'Agenzia delle Entrate sia dell'agente della riscossione e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
legittima l'accertamento fiscale fondato su elementi presuntivi quando il contribuente non ha dichiarato il reddito conseguito e l'Ufficio ricostruisce il maggior reddito d'impresa.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale; il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di mancanza, apparenza o radicale incomprensibilità.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto, in coordinamento con l'art. 132 c.p.c.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
la sentenza è nulla se manca la motivazione richiesta o se questa è meramente apparente.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché valuta congrua la motivazione della sentenza impugnata.
richiamati dal ricorrente in tema di presunzioni semplici; la Corte ritiene la censura inammissibile poiché tende a riesaminare il merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione può denunciare violazioni di legge, ma non consente una nuova valutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo, non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente il rinvio alle norme del codice di rito compatibili, rendendo applicabile al processo tributario la disciplina sulla motivazione della sentenza.
concorre a delineare il contenuto minimo della motivazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando, dal testo del provvedimento, non sia possibile ricostruire il thema decidendum e le ragioni della decisione; non basta una motivazione sintetica se il percorso logico è comunque intellegibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di riesaminare il merito né di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sugli elementi probatori che ritenga più attendibili senza essere tenuto a confutare espressamente tutti gli elementi contrari prospettati dalle parti, purché dia conto delle ragioni del proprio convincimento in modo non illogico o incomprensibile.
- In tema di accertamento fiscale, l'Ufficio può fondare la pretesa su elementi presuntivi e sulla ricostruzione della concreta attività svolta dal contribuente, se tali elementi risultano logicamente coordinati nella motivazione della decisione.
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