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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02194/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una contribuente un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2007, determinando sinteticamente un maggior reddito ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973, sulla base del possesso di beni indice e di spese per incrementi patrimoniali. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla CTP, poi aveva appellato la decisione sfavorevole alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, ma entrambi i gradi di merito avevano respinto le sue difese. In cassazione la contribuente ha dedotto tre censure: nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente apparente e violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992; omessa o insufficiente motivazione in relazione al principio di capacità contributiva; violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per mancata considerazione delle concrete risultanze di causa e per asserita illegittimità dell'accertamento sintetico. In particolare, la ricorrente aveva sostenuto che la CTR non aveva esaminato questioni rilevanti: la correttezza del redditometro, il superamento della soglia di scostamento del 25%, la presenza di contributi pubblici a fondo perduto percepiti dai coniugi imprenditori agricoli, la rilevanza del reddito del marito e la giustificazione delle spese/incrementi patrimoniali anche in relazione a due mutui e ad un'autovettura Fiat Stilo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, considerandoli congiuntamente, perché la sentenza della CTR era solo apparentemente motivata: si limitava a richiamare la decisione di primo grado senza illustrare davvero il contenuto della CTP né spiegare le ragioni della conferma, selezionando solo alcune questioni e omettendo di affrontarne altre decisive. In particolare, la CTR non aveva chiarito la questione delle spese sull'autovettura, non aveva esaminato la doglianza sul mancato superamento della soglia del 25% nello scostamento redditometrico, non aveva valutato le allegazioni sui contributi pubblici a fondo perduto, sul reddito del coniuge e sulla rilevanza dei mutui. Per questo la Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, per un nuovo esame nel merito, oltre a regolare le ulteriori conseguenze del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    redditometro; accertamento sintetico del maggior reddito

    consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di beni indice e spese per incrementi patrimoniali, ma la sua applicazione richiede la considerazione delle concrete risultanze di causa e delle allegazioni difensive del contribuente.

  • art. 38, commi 5 e 6, D.P.R. n. 600/1973

    la disciplina del redditometro va applicata in modo coerente con gli elementi giustificativi offerti dal contribuente e con la verifica delle circostanze concrete addotte a sua difesa.

  • art. 36, D.Lgs. n. 546/1992

    motivaizone meramente apparente

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; il richiamo generico o incompleto non basta a soddisfare l'obbligo motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'obbligo di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è il mezzo con cui è stato censurato l'omesso o insufficiente esame delle questioni rilevanti e dei fatti decisivi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione della disciplina del redditometro e delle presunzioni semplici.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    le presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento sintetico devono poggiare su una valutazione concreta e completa degli elementi fattuali disponibili.

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla per motivazione solo apparente quando si limita a formule di stile, a un richiamo per relationem non intelligibile o a una conferma apodittica della decisione di primo grado senza esporne almeno sinteticamente il contenuto e le ragioni della condivisione.
  • Nel giudizio sull'accertamento sintetico ex redditometro il giudice di merito deve esaminare tutte le allegazioni difensive potenzialmente idonee a giustificare il reddito o le spese contestate; l'omessa considerazione di questioni decisive integra vizio denunciabile in cassazione.
  • L'accertamento fondato su presunzioni semplici richiede una verifica concreta degli elementi di prova e delle circostanze addotte dal contribuente; non è sufficiente affermare in modo generico che le difese siano infondate o non veritiere.
  • Quando il contribuente deduce specifiche fonti di provvista o giustificazioni delle spese/incrementi patrimoniali, il giudice deve confrontarsi espressamente con tali allegazioni, spiegando se e perché non siano attendibili o rilevanti.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Cassazione di sostituirsi al merito, ma impone di cassare la sentenza che ometta di affrontare il nucleo delle questioni devolute e renda impossibile ricostruire il percorso argomentativo seguito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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