Cassazione Penale, Sentenza n. 39460/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di concorso nelle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (anni 2013-2017) promosse dalle società CO.IM.PO. s.r.l. e Agri.bio.fert. correttivi s.r.l. In particolare, quale titolare di una ditta individuale, avrebbe effettuato numerosi trasporti di fanghi civili e agroindustriali e altri rifiuti speciali: senza l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, con formulari identificativi (F.I.R.) mancanti o irregolari, con indicazioni di peso inferiori al reale, e con documentazione che talvolta riportava la dicitura "rifiuto". Le intercettazioni e i controlli (es. controllo del 29/07/2016 con discrepanza di peso) sono stati utilizzati per dimostrare la consapevolezza dell'irregolarità e la continuità/organizzazione dell'attività di trasporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di fatto la pronuncia di merito (conferma della condanna a 1 anno di reclusione del Giudice dell'udienza preliminare e della Corte d'appello) resta efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal Comune di Adria (euro 3.686,00 oltre accessori). Esclusa la rifusione per Provincia di Rovigo e Regione Veneto per mancata partecipazione efficace all'udienza.
Norme richiamate
art. 260, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (ora art. 452-quatercedecies c.p.)
Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può essere integrato anche da contributi concorsuali e da attività inserite in contesti in parte leciti; non richiede necessariamente un'associazione per delinquere formale, ma un'attività continuativa e organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti.
art. 452-quatercedecies cod. pen.
Norma penale che recepisce e disciplina la fattispecie di traffico illecito di rifiuti; la giurisprudenza interpreta la fattispecie estensivamente, ammettendo anche forme plurime o concorsuali di partecipazione.
Regola il concorso di persone nel reato: più soggetti possono concorrere nello stesso reato anche con ruoli diversi, il che permette di attribuire responsabilità a chi abbia fornito contributi organizzativi o esecutivi.
Prevede sanzioni amministrative per il superamento dei limiti di massa nei trasporti su strada; può essere distinta dalla fattispecie penale ambientale quando le condotte sono isolate o prive di carattere organizzato.
Prevede la contravvenzione per alcune illecite gestioni dei rifiuti; la differenziazione tra contravvenzione e delitto dipende dalla natura sistematica, dall'entità e dall'organizzazione dell'attività illecita.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): qui utilizzate dal ricorrente ma ritenute infondate o non specifiche dalla Corte.
art. 25, secondo comma, Cost. e art. 521 cod. proc. pen.
Richiamate a supporto di censure processuali; la Corte ha ritenuto che non sussistessero profili tali da rendere ammissibile o fondato il ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione come delitto per traffico illecito di rifiuti non richiede necessariamente un'associazione per delinquere formale: anche il contributo continuativo e organizzato di un singolo soggetto può integrare la fattispecie.
- Elementi ripetuti e sistematici (numerosi trasporti nel tempo, uso ripetuto di FIR irregolari o assenti, discrepanze di peso costanti, diciture 'rifiuto') sono indici forti di attività organizzata e di consapevolezza dolosa.
- Intercettazioni e conversazioni che dimostrano la consapevolezza delle discrepanze o tentativi di 'copertura' forniscono prova rilevante del dolo e della partecipazione al sistema illecito.
- Un singolo episodio isolato di irregolarità tende a non bastare per la configurazione del reato organizzato; la valutazione è complessiva e tiene conto della ripetizione, della quantità e dell'allestimento dei mezzi.
- La mancanza di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e la destinazione a recupero senza le procedure autorizzate aggravano il profilo di illiceità.
- Differenze di trattamento tra più trasportatori sono giustificate se le risultanze probatorie non sono omogenee: la responsabilità penale dipende dalla qualità e quantità delle prove a carico di ciascuno.
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