Cassazione Penale, Sentenza n. 39451/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Atzori era stato condannato per la violazione dell'art. 6, comma 6, legge n. 401/1989 per non essersi presentato a firmare presso i Carabinieri di Monserrato in occasione della partita amichevole Cagliari-Olbia del 21/05/2019, nonostante il daspo gli imponesse l'obbligo di presentazione per tutte le partite amichevoli con arbitraggio ufficiale. In Cassazione l'imputato ha dedotto errore sul fatto (art. 47 c.p.) sostenendo di aver ritenuto, in buona fede, che si trattasse di una "partitella" senza arbitraggio ufficiale e ha chiesto altresì il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'omessa presentazione non è contestata nei fatti e che la partita era pubblicizzata e con arbitraggio ufficiale; l'errore invocato dall'imputato è stato ritenuto non assimilabile all'errore di fatto esimente perché derivante da una scelta deliberata di non informarsi (errore evitabile), dunque integra il dolo o comunque non esclude la colpevolezza. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha escluso la causa di non punibilità per abitualità del comportamento, avendo il ricorrente precedenti penali (almeno quattro condanne, fra cui per analoghe violazioni dell'obbligo di presentazione). Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6 comma 6 legge n. 401/1989
Prevede l'obbligo di presentazione per soggetti sottoposti a daspo in occasione di specifiche manifestazioni sportive; la fattispecie concreta si realizza quando il soggetto, pur obbligato, non si presenta nei termini prescritti.
L'errore sul fatto esclude la punibilità solo se riguarda un elemento materiale del reato e si traduce in una difettosa percezione o ricognizione della percezione; non comprende gli errori dovuti a scelta deliberata di non informarsi o a negligenza evitabile.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sull'impugnazione in Cassazione che definiscono i motivi di ricorso, qui richiamate perché il ricorso deduceva vizi di motivazione e violazioni di norme penali.
La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa richiede congiuntamente la particolare tenuità (valutata sulla modalità della condotta e sull'esiguità del danno o del pericolo, ai sensi dell'art. 133 c.p.) e la non abitualità del comportamento; se sussistono precedenti specifici e ripetuti, l'abitualità ostacola l'applicazione della norma.
Fornisce i criteri (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità, gravità, intensità del dolo ecc.) per valutare l'entità del fatto ai fini della particolare tenuità dell'offesa.
Giurisprudenza SU, sent. n. 13681/2016 (Tushaj)
Ha chiarito la nozione di 'abitualità' ai fini dell'art. 131-bis: comportamento abituale si configura quando l'autore ha commesso, anche successivamente al reato, almeno due illeciti oltre quello in esame.
Massime di principio
- L'errore di fatto ai sensi dell'art. 47 c.p. esclude la responsabilità solo se è un errore percettivo o ricognitivo non evitabile; l'ignoranza o la scelta di non informarsi non integrano l'errore esimente.
- Quando il presupposto di una prescrizione (es. presenza di arbitraggio ufficiale) è un fatto rilevante per l'obbligo imposto dal daspo, la buona fede dell'agente è valutata in base alla ragionevolezza dell'onere di accertamento: una credenza non verificata e facilmente verificabile difficilmente è protetta.
- Per ottenere la non punibilità ex art. 131-bis c.p. occorre dimostrare sia la particolare tenuità dell'offesa sia la non abitualità; precedenti specifici e ripetuti rendono difficile l'accesso alla causa di non punibilità.
- Il giudice valuta la tenuità applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; anche reati formali o omissivi possono essere ritenuti non tenui se la condotta e il contesto non ne riducono l'offensività.
- In procedimenti per violazioni del daspo è decisivo documentare la concreta percezione dell'obbligo e le ragioni oggettive dell'eventuale errore: prove di tempestive verifiche o comunicazioni possono sostenere una doglianza di buona fede.
- La ripetizione di condotte analoghe nel tempo (condanne o illeciti successivi) costituisce elemento ostativo per la concessione di benefici penali legati alla particolare tenuità e alla valutazione di non abitualità.
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