Cassazione Penale, Sentenza n. 39450/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che li aveva ritenuti colpevoli per: a) la contravvenzione di cui agli artt. 5, lett. b) e 6 legge n. 283/1962 (detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione) e b) il delitto di cui all'art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine). Le censure principali riguardavano: l'assenza del requisito della immissione in commercio delle carni (sostegno che l'attività della Menna s.r.l. fosse solo logistica/stoccaggio), la mancanza del dolo necessario per il reato previsto dall'art. 516 c.p. (si lamenta che gli elementi indicati riguarderebbero al più la colpa), l'incompatibilità e l'impossibilità di concorso tra la contravvenzione ex L.283/1962 e il delitto ex art. 516 c.p., e la possibile configurazione in termini di tentativo del reato previsto dall'art. 516 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi limitatamente al profilo della configurabilità del concorso tra la contravvenzione prevista dagli artt. 5, lett. b) e 6 della legge n. 283 del 1962 e il delitto previsto dall'art. 516 c.p., mentre ha rigettato le restanti censure. In particolare: la Corte ha ritenuto che la nozione di "porre in commercio" ai sensi dell'art. 516 c.p. comprenda anche attività di immissione e gestione delle sostanze alimentari nell'ambito della catena distributiva (quindi attività logistiche e di smistamento possono integrare la messa in commercio), e che nel caso di specie la Menna s.r.l. svolgeva attività funzionali alla commercializzazione (congelamento, conservazione, smistamento e invio alla grande distribuzione), per cui la condotta è oggettivamente integrativa del reato di cui all'art. 516 c.p. La Corte ha inoltre ritenuto provato il dolo generico richiesto per l'art. 516 c.p., alla luce di elementi quali la responsabilità gestionale degli imputati, le piccole dimensioni dell'impresa, l'enorme quantità di carni in pessime condizioni, la palese anomalia delle modalità di conservazione e il superamento di limiti microbiologici. Sulla base della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 6 L.283/1962 ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), la Corte ha però affermato che la contravvenzione prevista dagli artt. 5 e 6 va assorbita quando il fatto costituisce un più grave reato (come l'art. 516 c.p. qualora sussista il dolo), per cui ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla fattispecie contravvenzionale. Restano pertanto irrevocabili le dichiarazioni di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 516 c.p.; la pena, rideterminata in questa sede, è stata fissata in tre mesi di reclusione per ciascun imputato (in luogo dei quattro mesi precedenti, essendo stato eliminato l'incremento per continuazione imputato per la contravvenzione assorbita).
Norme richiamate
art. 516 cod. pen.
"chiunque pone in vendita o altrimenti in commercio"
La Corte interpreta la locuzione in senso ampio: "porre in commercio" comprende non solo il contatto diretto con i consumatori ma qualsiasi attività di immissione o gestione delle sostanze alimentari all'interno della catena distributiva (attività logistiche, di stoccaggio e smistamento rilevanti se funzionali alla commercializzazione)
artt. 5, lett. b) e 6 legge n. 283/1962
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti [...]"
L'art. 6 contiene una clausola di sussidiarietà: la contravvenzione per detenzione o distribuzione di alimenti in cattivo stato di conservazione è assorbita qualora il fatto costituisca un reato più grave; pertanto, ove la fattispecie più grave (es. art. 516 c.p.) sia integrata in termini dolosi, la contravvenzione non è applicabile
art. 15 cod. pen.
Richiamato nella doglianza sul possibile concorso di reati; la Corte ricorda che le norme che prevedono assorbimento/sussidiarietà operano in presenza di coincidenza fattuale e di superiorità della pena quando il reato più grave è integrato
art. 56 cod. pen.
Riferito alle censure sulla configurabilità del tentativo: la giurisprudenza e la Corte distinguono tra tentativo e consumazione in relazione al momento in cui la merce esce o meno dalla disponibilità del produttore; il tentativo è configurabile se non è ancora avvenuta l'immissione effettiva nel circuito distributivo
artt. 42 e 43 cod. pen.
Richiamati dalle doglianze concernenti il dolo e la responsabilità (ruolo dell'amministratore e della delega); la Corte valuta responsabilità personale e elementi soggettivi alla luce delle circostanze di fatto
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme processuali che individuano le ragioni di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte le applica per formulare l'esame dei motivi di ricorso
Massime di principio
- La nozione di "porre in commercio" ai fini dell'art. 516 c.p. va interpretata ampiamente e comprende attività di gestione e immissione nel circuito distributivo (logistica, stoccaggio e smistamento) quando siano funzionali alla vendita
- Se un soggetto opera nell'ambito di una catena logistica finalizzata alla vendita (anche se non vende direttamente al pubblico), le sue condotte possono integrare la messa in commercio e quindi il reato di cui all'art. 516 c.p.
- Per integrare l'art. 516 c.p. è sufficiente il dolo generico: elementi come la responsabilità gestionale, l'entità della quantità di alimenti non idonei, le palesi condizioni di conservazione e la violazione della catena del freddo possono essere valutati come indici del dolo
- La clausola di sussidiarietà presente nell'art. 6 L.283/1962 comporta l'assorbimento della contravvenzione negli artt. 5 e 6 laddove il medesimo fatto costituisca un reato più grave (es. art. 516 c.p.) integrato in termini dolosi
- Il tentativo del reato di cui all'art. 516 c.p. è configurabile solo se la merce non è ancora uscita dalla disponibilità del soggetto che la detiene per la commercializzazione; una posizione logistica già inserita nella catena distributiva rende più probabile la consumazione
- La semplice delega di funzioni non esonera automaticamente il titolare/responsabile se la delega è incompleta, priva di data certa o se, per le dimensioni/organizzazione dell'impresa, rimangono oggettivamente responsabilità gestionali riconducibili al delegante
- In giudizi simili è essenziale documentare lo stato oggettivo della merce (temperatura, igiene dei contenitori, etichettature, tracciabilità, risultanze microbiologiche) perché tali elementi possono determinare sia la qualificazione oggettiva della condotta sia la valutazione del dolo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39451/2025 del 09/12/2025
- Sentenza penale · 9 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39452/2025 del 09/12/2025
- Sentenza penale · 9 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39453/2025 del 09/12/2025
- Sentenza penale · 9 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39454/2025 del 09/12/2025
- Sentenza penale · 9 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39455/2025 del 09/12/2025
- Sentenza penale · 9 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39457/2025 del 09/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →