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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39453/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati connessi al traffico internazionale di droga (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990, capi 70, 85 e 111 quale organizzatore), deducendo: (i) inefficacia della misura per tardività ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis cod. proc. pen. e, in subordine, questione di legittimità costituzionale di detta norma; (ii) omissione di valutazione di una memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio e mancato confronto con argomentazioni nuove (in particolare l'inutilizzabilità di conversazioni tratte dal telefono sequestrato al coindagato Argenziano e il contestato riconoscimento vocale); (iii) vizio di motivazione e mancata valutazione dell'adeguatezza della misura (art. 275 comma 3 cod. proc. pen.). Il nucleo centrale della difesa era che, in conseguenza dell'inutilizzabilità di parte della prova (messaggistica/telefono di Argenziano) e per ritardi procedurali, sarebbe venuta a mancare la gravità indiziaria e l'imprescindibilità della custodia cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla presunta tardività della decisione del giudice del rinvio, poiché il Tribunale ha deciso entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti dal P.M. (trasmissione 03/07/2025, decisione 11/07/2025; comunicazione al difensore 12/07/2025). La Corte ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 27104/2020) secondo cui, nel giudizio di rinvio, il termine per la decisione decorre dalla ricezione degli atti richiesti all'autorità procedente. Sulla sostanza, ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che, escludendo gli elementi dichiarati inutilizzabili per alcuni capi (60, 91, 94), ha comunque riscontrato gravi indizi di colpevolezza per i capi 70 e 85 (importazioni di cocaina) e per il capo 111 (associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico nella veste di organizzatore) sulla base di videoriprese, intercettazioni ambientali diverse dalla messaggistica dichiarata inutilizzabile, servizi di osservazione, mezzi modificati per occultare stupefacente e comportamento logistico-organizzativo. Ha respinto le censure sul riconoscimento vocale e ritenuto assorbente la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di importazione di notevoli quantitativi di stupefacente; ha convalidato l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il pericolo di recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la Corte ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 311 comma 5-bis cod. proc. pen.

    Il termine di dieci giorni per la decisione del tribunale del riesame in sede di rinvio decorre dalla ricezione degli atti richiesti all'autorità procedente (e non dalla sola trasmissione del fascicolo dalla Corte di cassazione), conformemente all'orientamento delle Sezioni Unite.

  • art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di rinvio il procedimento deve riprodurre la sequenza del giudizio ordinario di riesame, ivi compresa la richiesta e la ricezione degli atti dall'autorità procedente; la ricezione di tali atti segna la decorrenza del termine per la decisione.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Per le ipotesi previste (reati di particolare gravità quali l'art. 74 d.P.R. 309/1990) opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che il difensore deve efficacemente contestare; nel caso non sia superata, il giudice può ritenere adeguata la misura più grave.

  • art. 74 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sanzionatoria relativa all'importazione di sostanze stupefacenti; il giudice ha ritenuto che l'entità delle importazioni e l'organizzazione logistica giustificassero la gravità indiziaria e il rischio di recidiva.

  • art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riguarda il commercio e cessione di stupefacenti; utilizzata per qualificare i reati-fine ai capi 70 e 85 e valutare la ripetitività e sistematicità dell'attività criminosa.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    La nullità del decreto di sequestro per difetto di motivazione può riverberarsi sull'acquisizione e utilizzazione della copia forense della memoria del dispositivo e determinare l'inutilizzabilità di quei dati; la Corte ha confermato che, una volta dichiarata inutilizzabile tale prova, il giudice del rinvio deve valutare l'incidenza dell'assenza di quegli elementi sul quadro indiziario residuo.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    In caso di annullamento di un'ordinanza il giudice del rinvio decide uniformandosi alla sentenza di annullamento; il giudice del rinvio è vincolato ai punti attinti dall'annullamento e alla portata della decisione della Corte.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio, pur avendo i poteri del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, è tuttavia vincolato dalla sentenza di annullamento nei limiti stabiliti dalla stessa; può valutare nuovi elementi sopravvenuti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti e motivi di ricorso per cassazione: la Corte esercita sindacato di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione, non può riconsiderare i fatti salvo errori di diritto o motivazione macroscopicamente illogica.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale che impone la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario competente: la Corte ha disposto tale adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio dopo annullamento la decorrenza del termine per la decisione del tribunale del riesame è dalla ricezione degli atti richiesti all'autorità procedente; il giudice può richiedere e acquisire atti ulteriori per valutare compiutamente la materia cautelare.
  • Se parte della prova è stata dichiarata inutilizzabile (es. dati estrapolati da un telefono sequestrato), il giudice del rinvio deve valutare se il materiale residuo sia comunque idoneo a fondare la gravità indiziaria per ciascun capo contestato; l'annullamento con rinvio non implica automaticamente l'inefficacia della misura se i restanti elementi sono sufficienti.
  • La Corte di cassazione controlla in cassazione la correttezza del quadro logico-giuridico e la congruenza motivazionale ma non procede a una rinnovata valutazione fattuale libera: le censure devono indicare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Per far valere l'omessa considerazione di memorie difensive occorre dimostrare che in esse siano state illustrate censure nuove e decisive; la semplice riproposizione di argomenti già svolti non determina automaticamente la nullità del provvedimento.
  • Il riconoscimento vocale e simili elementi identificativi devono essere valutati nel loro contesto probatorio complessivo; la ripetizione di ascolti/riascolti e il supporto di altri elementi investigativi possono rendere l'attribuzione della voce valutabile e non automaticamente viziata.
  • Per i reati di importazione e traffico di stupefacenti la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (rischio di recidiva, pericolosità) può rendere difficoltoso il superamento della misura se non sono forniti elementi concreti a confutazione della presunzione stessa.
  • In fase di impugnazione cautelare la chiarezza, la sintesi e l'ordinato inquadramento delle doglianze sono essenziali: ricorsi prolissi, confusi o che non distinguono chiaramente i vizi di diritto sono a rischio di inammissibilità per genericità.

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