Cassazione Penale, Sentenza n. 39454/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della sentenza di condanna (reato ex art. 189 nn. 1 e 7 D.lgs. 30/04/1992 n. 285) per mancata immediata fermata dopo incidente. La ricorrente deduce vizio di motivazione della Corte di appello nella parte in cui si afferma che vi erano margini laterali della carreggiata ove avrebbe potuto arrestare il veicolo; sostiene invece di essersi fermata nel primo punto utile (presso l'officina "Gorbi") per la presenza di una semicurva e di un dosso e per i danni al veicolo che le impedivano manovre. A supporto produce due dichiarazioni testimoniali (tra cui Francesco Pazzaglia) e una consulenza tecnica di parte che attesterebbero l'impossibilità di fermarsi prima e la necessità di percorrere qualche decina di metri per arrestarsi in sicurezza, oltre a riferire che avrebbe contattato un vigile che le avrebbe ordinato di raggiungere la propria auto; deduce la scriminante dello stato di necessità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Prima, per carenza di autosufficienza del motivo: le censure si fondano su atti dichiarativi (consulenza e dichiarazioni) non trascritti né allegati al ricorso, violando il principio dell'autosufficienza. Secondariamente, in ogni caso la censura sarebbe stata inammissibile perché propone una mera diversa rilettura degli atti già disponibili, non una dimostrazione di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione della Corte di appello. La Corte ha ritenuto ragionevole la valutazione che sussistessero margini di arresto laterali e che, con la persona offesa e i vigili intervenuti verosimilmente bloccanti il traffico, la ricorrente avrebbe potuto comunque arrestare il veicolo anche provvisoriamente. Ha inoltre osservato che le prove nuove erano formalmente tali ma non idonee "ictu oculi" a demolire il giudicato. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente determinata in Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (art. 189 nn. 1 e 7)
Norma sostanziale contestata nella sentenza di merito (illecito relativo alla condotta di guida e obblighi dopo incidente). La decisione di cassazione non riconsidera il fatto, ma si limita all'ammissibilità del ricorso di revisione.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: è richiesto che la motivazione impugnata presenti una manifesta illogicità o contraddittorietà per essere sindacata in Cassazione; soddisfazione di tale soglia non rilevata nel caso.
Norma che consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e prevede misure correlate (qui utilizzata per imporre il versamento alla Cassa delle Ammende).
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per qualificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione di una sanzione equitativa (non piena sanzione per comportamento doloso).
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 (Rv. 270071-01)
Giurisprudenza richiamata sul principio di autosufficienza: i motivi che invocano vizi nella motivazione basandosi su atti o dichiarazioni non allegati o non trascritti sono inammissibili per genericità.
Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017 (Rv. 271071-01)
Giurisprudenza che stabilisce che le prove formalmente nuove sono inammissibili ai fini della revisione se inidonee "ictu oculi" a demolire il giudicato; principio applicato dalla Corte per dichiarare la manifesta infondatezza della domanda di revisione.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione (o istanze di revisione appellate in Cassazione) che si fondano su atti dichiarativi "nuovi" devono allegare o trascrivere integralmente tali atti: l'assenza provoca inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza.
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti né sostituisce la valutazione logico-probatoria del giudice di merito salvo che la motivazione abbia vizi manifesti: una mera alternativa interpretativa non basta.
- Per ottenere la revisione o l'annullamento per vizio di motivazione occorre dimostrare una illogicità evidente (manifest), non semplici incongruenze o apprezzamenti discrezionali del giudice di merito.
- Prove formalmente nuove devono essere "ictu oculi" capaci di demolire il giudicato per giustificare la revisione; dichiarazioni testimoniali e consulenze di parte senza allegazione/trascrizione e con contenuto solo contraddittorio difficilmente raggiungono tale soglia.
- L'allegazione di una scriminante (es. stato di necessità) richiede elementi oggettivi e puntuali: affermazioni non corroborate da prove oggettive rischiano di essere considerate neutre rispetto al giudicato.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata a pagare le spese e, nei limiti previsti, una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte può modulare l'importo se non rileva colpa grave nella presentazione del ricorso.
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