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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39452/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la rinnovata applicazione della custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Palermo in appello avverso la revoca del Gip. Lamentava: violazione dei principi di proporzionalità e gradualità e mancata considerazione del suo comportamento collaborativo reso in sede di interrogatorio di garanzia; sviamento dal devolutum dell'appello (il Gip aveva revocato la misura ritenendo sussistenti esigenze cautelari solo per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990) e carenza di motivazione individualizzata rispetto alla condotta attuale dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha censurato la decisione del Tribunale perché quest'ultimo aveva esteso la valutazione cautelare a reati non devoluti con l'istanza che aveva portato alla revoca, violando i limiti della devoluzione in sede d'appello cautelare. Pur condividendo la possibilità di ritenere concrete esigenze cautelari sulla base di indizi e della gravità dei fatti, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio conforme ai criteri di devoluzione e agli indirizzi esposti. Un secondo motivo difensivo (presunta motivazione apparente) è stato invece dichiarato aspecifico o infondato.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e); art. 274; art. 275; art. 292, comma 2, lett. c); art. 275-bis; art. 597, comma 1; art. 309, comma 7

    Gli articoli procedurali sono stati richiamati per valutare i limiti del sindacato di legittimità (art. 606 per i motivi di ricorso), la natura delle misure cautelari e delle alternative (art. 274-275 e 275-bis) e, soprattutto, il principio di devoluzione dell'appello cautelare (art. 597, comma 1) con la conseguente indicazione di competenza al Tribunale ai sensi dell'art. 309, comma 7 per nuovo giudizio.

  • D.L. 137/2020

    Richiamato per giustificare il trattamento del ricorso senza la presenza del difensore nell'udienza di trattazione.

  • DPR 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    La norma sostanziale relativa al più grave capo d'imputazione (traffico di stupefacenti) è il reato originario per il quale era stata applicata la misura genetica; la Corte ha valutato la distinzione tra esigenze cautelari legate a tale reato e quelle riferite ad altri reati contestati.

  • Codice penale

    art. 110; art. 319; art. 321; art. 391-ter (commi 2 e 3); art. 416 (richiamato)

    Norme penali richiamate nell'ordinanza cautelare come capi d'imputazione: la Corte ha considerato la fondatezza degli indizi rispetto a tali fattispecie e il confine tra atti organizzativi non necessariamente riconducibili a una fattispecie associativa e, comunque, rilevanti ai fini cautelari.

Massime di principio

  • In appello cautelare la cognizione del giudice è limitata al devolutum: l'appello non può estendere la valutazione a profili non oggetto dell'istanza introduttiva e della decisione impugnata.
  • La revoca o il ripristino di misure cautelari richiede motivazione specifica e individualizzata: il giudice deve confrontare espressamente le dichiarazioni del difensore o dell'indagato (es. collaborazioni/confessioni) con gli elementi di fatto e le esigenze cautelari attuali.
  • La proporzionalità e la gradualità delle misure cautelari impongono di valutare, prima della custodia in carcere, misure meno afflittive ove idonee a prevenire il rischio di reiterazione; tuttavia la sussistenza di elementi concreti (organizzazione di mezzi/personale, corruzione di agenti penitenziari, possesso di sostanze) può giustificare misure più severe.
  • La valutazione della rilevanza delle dichiarazioni confessorie o di collaborazione non è automatica: occorre accertare se siano complete, credibili e seguite da un effettivo distacco dalla criminalità; dichiarazioni generiche o contraddette da elementi di fatto possono risultare ininfluenti.
  • Se il giudice d'appello oltrepassa i limiti del devolutum o non affronta questioni decisive indicate nel provvedimento impugnato, la decisione può essere annullata con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi di devoluzione e di motivazione.

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