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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29678/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda di accesso agli atti proposta nei confronti di una ASL per ottenere documentazione relativa alla presenza di amianto nel condominio in cui il richiedente abitava. Dopo un primo diniego/rigetto, il TAR dichiarava inammissibile il ricorso; il Consiglio di Stato riformava parzialmente, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado e compensando le spese. Successivamente la parte privata proponeva ricorso per ottemperanza per ottenere dalla ASL il rimborso del contributo unificato, assumendo che tale rimborso fosse dovuto alla parte soccombente in forza della legge e del giudicato amministrativo, anche senza espressa statuizione nel dispositivo. Il Consiglio di Stato dichiarava inammissibile il ricorso per ottemperanza, ritenendo che sulla domanda esecutiva non vi fosse nulla da ottemperare, e che, ove si fosse voluta contestare la spettanza o la misura del contributo unificato, la cognizione sarebbe spettata al giudice tributario. Nel ricorso per cassazione la parte privata deduceva diniego di giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato, adito in ottemperanza, avrebbe erroneamente negato la propria giurisdizione su una questione che gli competeva, e che avrebbe così violato gli artt. 113 c.p.a. e 13 d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che il sindacato delle Sezioni Unite sui provvedimenti del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione; non è invece censurabile, con ricorso per motivi di giurisdizione, il modo in cui il giudice amministrativo interpreta il giudicato, accerta il comportamento dell'amministrazione e valuta la conformità dell'azione amministrativa al giudicato stesso. Nel caso concreto, la decisione impugnata aveva già risolto la domanda esecutiva osservando che, essendo stata disposta la compensazione delle spese e non essendo stata prevista alcuna statuizione specifica sul rimborso del contributo unificato, non vi era nulla da ottemperare. La Corte ha inoltre rilevato che l'ulteriore argomento del Consiglio di Stato sulla competenza del giudice tributario era irrilevante ai fini dell'interesse del ricorrente, poiché questi aveva escluso di aver proposto una domanda di accertamento sulla spettanza o misura del contributo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese; è stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato rese in sede di ottemperanza è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione; non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione del giudicato, l'accertamento dei fatti sopravvenuti o la valutazione di conformità del comportamento dell'amministrazione al giudicato stesso.
  • Quando il giudice dell'ottemperanza interpreta il giudicato ed esclude che esso contenga una specifica statuizione idonea a imporre un pagamento ulteriore, la contestazione investe un errore interno alla giurisdizione amministrativa e non un difetto di giurisdizione.
  • Se la domanda proposta non investe l'accertamento della spettanza o della misura di un tributo, non vi è interesse a dolersi della successiva affermazione del giudice che tale profilo appartenga alla giurisdizione del giudice tributario.
  • Il contributo unificato, in quanto tributo, può rientrare nella giurisdizione del giudice tributario quando sia controversa la debenza o la quantificazione; resta distinto, però, il tema dell'esecuzione del giudicato amministrativo sulle spese di lite.
  • La compensazione delle spese nel giudizio presupposto può escludere l'esistenza di un titolo esecutivo specifico per il rimborso del contributo unificato, se dal giudicato non risulta una statuizione espressa o comunque un contenuto incompatibile con la pretesa azionata.
  • La mera deduzione di contrarietà a precedenti decisioni del medesimo giudice non integra di per sé un vizio di giurisdizione, se la censura riguarda il modo in cui il potere giurisdizionale è stato esercitato nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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