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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31683/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato nel 2010 da un'associazione che gestiva una scuola materna a una propria dipendente. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato inefficace il licenziamento e condannato il datore alla reintegrazione, al risarcimento commisurato alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento sino alla reintegra e al pagamento di differenze retributive. Nel ricorso per cassazione il datore di lavoro ha articolato sette motivi: 1) pretesa inammissibilità dell'appello incidentale autonomo della lavoratrice; 2) inammissibilità della contestazione, per la prima volta in appello, circa la prova dell'insussistenza del requisito dimensionale ai fini della reintegra; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello trasformato la domanda di differenze retributive in una domanda risarcitoria senza corrispondenza con il petitum originario; 4) vizio di motivazione per contraddittorietà/apparenza della motivazione sul medesimo punto; 5) violazione delle norme sui licenziamenti individuali (L. 300/1970 e L. 604/1966) per avere escluso che la comunicazione di cessazione del rapporto integrasse un licenziamento scritto adeguatamente motivato; 6) omesso esame della circostanza che l'associazione non avesse scopo di lucro, ritenuta rilevante ai fini della reintegra; 7) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova in ordine all'orario di lavoro e alle differenze retributive richieste dalla lavoratrice. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato d'ufficio l'inesistenza della procura speciale al ricorso: il mandato era su fogli separati, non numerati, privo di data e di un espresso conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione, con riferimenti a attività tipiche del giudizio di merito; inoltre, la successiva procura prodotta non soddisfaceva i requisiti dell'art. 83 c.p.c. e non risultava notificata alla controparte.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di valida procura speciale al giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto che il mandato difensivo non fosse giuridicamente riferibile al ricorso per cassazione, mancando elementi essenziali (data, numerazione, collegamento materiale inequivoco, espresso conferimento del potere di ricorrere in cassazione). È stato inoltre osservato che la procura successivamente depositata non era idonea a sanare il vizio, perché autenticata solo dal difensore in violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c. e comunque non portata a conoscenza della controparte. Le spese del giudizio sono state compensate integralmente, mentre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'avvocato che aveva sottoscritto il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro delle censure di violazione e falsa applicazione di legge prospettate dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato come parametro delle censure di nullità della sentenza per error in procedendo e per vizio di motivazione prospettate dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura speciale al ricorso per cassazione deve risultare validamente conferita con requisiti tali da renderne certa la riferibilità al giudizio di legittimità; l'autenticazione solo da parte del difensore non è sufficiente nel caso esaminato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro della censura di ultrapetizione/extrapetizione relativa alla qualificazione della condanna sulle differenze retributive.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la doglianza sull'asserita inversione dell'onere della prova in tema di orario di lavoro e differenze retributive.

  • art. 365 c.p.c.

    La Corte lo considera quale norma che richiede l'esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito successivo di documenti concernenti l'ammissibilità del ricorso e alla necessità, di regola, della loro notificazione alle altre parti.

  • art. 378 c.p.c.

    Menzi onato in relazione al deposito della memoria, senza che ciò rendesse idonea la procura successivamente prodotta.

  • art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del difensore personalmente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato dovuto, rispetto al quale è previsto l'ulteriore importo in caso di inammissibilità.

  • L. n. 300 del 1970

    Richiamata come normativa sui licenziamenti nella censura di merito formulata dalla ricorrente.

  • L. n. 604 del 1966

    Richiamata come normativa sui licenziamenti individuali nella censura di merito formulata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la validità della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso: il mandato deve essere inequivocamente riferibile al giudizio di legittimità e non può limitarsi a formule generiche o a riferimenti ad attività proprie del merito.
  • La procura apposta su foglio separato deve presentare un collegamento materiale e documentale idoneo a renderne certa la riferibilità al ricorso; in mancanza di elementi essenziali come data, numerazione e specifico conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione, il ricorso è inammissibile.
  • La successiva produzione di una procura non sana automaticamente il difetto originario quando essa non rispetti i requisiti di forma richiesti dall'art. 83 c.p.c. e non sia stata portata a conoscenza della controparte secondo le regole sul contraddittorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare assorbente, la Corte non esamina i motivi di merito proposti contro la sentenza impugnata.
  • In presenza di un quadro giurisprudenziale non ancora stabilizzato al momento della proposizione del ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese nonostante l'inammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del difensore personalmente, nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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