Cassazione Civile, Ordinanza n. 10133/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un soggetto aveva stipulato con un altro un contratto relativo a un fondo rustico, con versamento di una somma qualificata come caparra confirmatoria. La vendita non si era poi perfezionata, perché il bene era già stato oggetto di un precedente impegno negoziale e risultava pendente una vicenda giudiziale collegata. Il promissario acquirente aveva agito per ottenere la risoluzione del contratto e il doppio della caparra; la controparte aveva sostenuto, invece, di avere informato l’acquirente del precedente impegno, di avere assunto l’obbligo di procurare il consenso degli altri coeredi e di aver poi venduto il bene a un prezzo inferiore di una somma corrispondente. In cassazione la venditrice ha proposto quattro motivi: 1) contestazione della legittimità della composizione del collegio di appello per la presenza di un giudice ausiliario, con denuncia di violazione dell’art. 158 c.p.c. e questioni di legittimità costituzionale; 2) omessa o apparente motivazione e violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che il documento dovesse essere qualificato come vendita definitiva e non come preliminare; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 1385 c.c. e dell’art. 1478 c.c., assumendo che, se si fosse trattato di vendita di cosa parzialmente altrui, l’acquirente avrebbe potuto solo chiedere la riduzione del prezzo e non la risoluzione; 4) censura sulle spese di lite, proposta in dipendenza dell’accoglimento dei precedenti motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo richiamando l’intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato la questione superata, precisando la provvisoria applicabilità della disciplina sui giudici ausiliari d’appello fino al completamento del riordino della magistratura onoraria. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva fondato la decisione sulla sola qualificazione del contratto come preliminare, ma soprattutto sull’accertamento di un obbligo specifico di trasferire il bene entro un termine preciso, qualificato come essenziale ex art. 1457 c.c., non rispettato dalla venditrice. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbito, perché dipendente dall’accoglimento dei precedenti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato per la censura sulla composizione del collegio, ma la doglianza è stata respinta perché superata dall'intervento della Corte costituzionale sulla disciplina dei giudici ausiliari d'appello.
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale relativa ai giudici ausiliari d'appello.
art. 3 Cost.
Invocato nella questione di costituzionalità sulla composizione del collegio.
art. 25, comma 1, Cost.
Invocato a sostegno della censura sulla precostituzione del giudice naturale.
art. 106, comma 2, Cost.
Richiamato nella valutazione di costituzionalità della figura dei giudici ausiliari d'appello.
art. 111 Cost.
Invocato per contestare terzietà e regolare costituzione del giudice.
Richiamato nel motivo sulla interpretazione del contratto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi.
Richiamato nei motivi secondo e terzo; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze per difetto di attinenza alla ragione decisoria.
Invocato in relazione alla caparra confirmatoria e alla domanda di doppio della caparra.
Richiamato per sostenere che, in caso di cosa parzialmente altrui, la tutela sarebbe stata solo la riduzione del prezzo.
La Corte d'appello ha qualificato come essenziale il termine per il trasferimento del bene; la Cassazione ha rilevato che tale qualificazione non era stata censurata con specificità.
Usato per affermare che il motivo di ricorso non aveva specificamente attaccato la qualificazione del termine come essenziale.
Richiamato nel quarto motivo per contestare la regolazione delle spese; la censura è stata assorbita dal rigetto dei motivi precedenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
Richiamato per indicare il termine del riordino della magistratura onoraria entro cui permane la provvisoria applicabilità della disciplina sui giudici ausiliari.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e critica un diverso fondamento della decisione.
- Quando il giudice di merito fonda la risoluzione su un obbligo specifico di trasferire il bene entro un termine essenziale, le censure che attaccano soltanto la qualificazione del contratto come preliminare o definitivo non sono decisive se non investono anche quella autonoma ratio.
- La qualificazione di un termine come essenziale, se posta a base della decisione di risoluzione, deve essere censurata in modo specifico; in difetto, ogni doglianza sulla diversa disciplina della vendita di cosa altrui o parzialmente altrui resta irrilevante.
- La presenza di giudici ausiliari d'appello, alla luce dell'intervento della Corte costituzionale, non determina di per sé l'invalidità del collegio nel periodo di provvisoria applicazione previsto dalla disciplina di riordino della magistratura onoraria.
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