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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20170/2018 del 30/07/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

Nel 2002 il ricorrente convenne in giudizio la resistente chiedendo il risarcimento dei danni per ingiuria e minaccia, fatti per i quali la resistente era stata condannata in sede penale mediante applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. La resistente eccepì di essere stata provocata e propose domanda riconvenzionale per il danno causato dal rifiuto del ricorrente di rilasciare un immobile di sua proprietà, occupato sine titulo. Il Tribunale di Taranto, con sentenza 1° settembre 2009 n. 103, rigettò la domanda principale e accolse quella riconvenzionale. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza 31 maggio 2014 n. 249, respinse l’appello principale e non esaminò l’appello incidentale condizionato della resistente. In Cassazione il ricorrente propose tre motivi: (1) denunciò violazione degli artt. 2697 c.c., 444 e 445 c.p.p. e nullità della sentenza, sostenendo che il patteggiamento dovesse invertire l’onere della prova e che la Corte d’appello non avesse adeguatamente spiegato il contrario; (2) denunciò violazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c., contestando che il danno da occupazione abusiva fosse stato riconosciuto senza prova di una concreta perdita patrimoniale, quale l’impossibilità di locare o vendere l’immobile; (3) denunciò violazione degli artt. 36, 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per estraneità all’oggetto e al titolo della domanda principale fosse rilevabile anche d’ufficio e non tardiva se formulata in appello.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi. Sul primo, ha escluso che la sentenza di patteggiamento abbia efficacia vincolante o di giudicato nel giudizio civile, che inverta l’onere della prova o che provi da sola l’ammissione di responsabilità; può tuttavia essere considerata dal giudice civile come fatto storico e indizio, da valutare insieme agli altri elementi e secondo i requisiti dell’art. 2729 c.c. La Corte d’appello aveva applicato correttamente tale criterio, ritenendo che il patteggiamento, in mancanza di altri elementi, non avesse adeguata efficacia indiziaria; la valutazione concreta degli indizi non è riesaminabile in Cassazione. La censura sulla motivazione è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui prospettava un omesso esame riferito a valutazioni giuridiche e comunque infondata, essendo comprensibile la motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il Tribunale aveva rilevato che il danno e il suo ammontare non erano stati specificamente contestati e tale statuizione non risultava impugnata: si era quindi formato giudicato interno. La Corte ha precisato che il principio di non contestazione operava già prima della sua espressa codificazione nell’art. 115 c.p.c., in forza dell’onere di prendere posizione sui fatti posto dall’art. 167 c.p.c. Il terzo motivo è stato rigettato: il Tribunale, decidendo nel merito la domanda riconvenzionale, ne aveva implicitamente affermato l’ammissibilità; tale statuizione doveva essere impugnata con l’appello, e non poteva essere contestata per la prima volta con la comparsa conclusionale. La questione non rientrava tra quelle fondanti la potestas iudicandi sottratte alla formazione del giudicato implicito. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000, di cui euro 200 per spese vive, oltre IVA, CPA e spese forfettarie; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    L’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., stabilisce infatti espressamente che la sentenza penale pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. “non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”.

    La sentenza di patteggiamento non produce nel giudizio civile effetti di vincolo né di preclusione; il giudice civile deve decidere autonomamente la domanda.

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l’onere della prova;

    Il patteggiamento non equivale, ai fini del giudizio civile, a una condanna dotata di efficacia vincolante e non trasferisce al convenuto l’onere di provare l’inesistenza dei fatti.

  • art. 2729 c.c.

    la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all’art. 2729 c.c..

    La sentenza di patteggiamento può essere considerata come fatto storico e indizio, ma non è sufficiente da sola: deve essere valutata con altri indizi dotati di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 167 c.p.c.

    Il principio di non contestazione, prima che fosse riformato l’art. 115 c.p.c., veniva fondato sulla lettera dell’art. 167 c.p.c.: tale previsione infatti impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, e da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d’una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.

    Nel rito ordinario, anche prima dell’espressa previsione dell’art. 115 c.p.c., la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi allegati dalla controparte, in violazione dell’onere di prendere posizione, li sottrae al thema probandum.

  • art. 115 c.p.c.

    già molto tempo prima della riforma dell’art. 115 c.p.c., che ha formalmente introdotto nel nostro ordinamento il principio di “non contestazione” (secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), questa Corte era pervenuta per via interpretativa all’affermazione di analogo principio

    La codificazione del principio di non contestazione ha formalizzato una regola già riconosciuta in via interpretativa: i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione.

  • art. 346 c.p.c.

    l’eccezione di tardività della domanda riconvenzionale non può essere eccepita nel giudizio di appello con la comparsa conclusionale, nell’ipotesi in cui la parte interessata, dopo avere eccepito in primo grado la tardività della domanda riconvenzionale, non abbia riproposto in grado di appello, ex art. 346 c.p.c., la questione dell’inammissibilità della riconvenzionale, implicitamente disattesa dal primo giudice, ma abbia accettato il contraddittorio, difendendosi nel merito.

    La questione di inammissibilità della riconvenzionale implicitamente disattesa in primo grado deve essere mantenuta o devoluta in appello nelle forme e nei tempi processuali previsti; non può essere introdotta per la prima volta con la comparsa conclusionale.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

    Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha nel giudizio civile efficacia di giudicato o vincolante e non determina un’inversione dell’onere della prova; il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità.
  • Il patteggiamento può essere considerato dal giudice civile come fatto storico e utilizzato quale indizio, ma soltanto insieme agli altri elementi acquisiti e se il quadro indiziario soddisfa i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La mancata specifica contestazione dei fatti allegati dalla controparte può renderne superflua la prova; il principio operava nel rito ordinario anche prima della sua espressa codificazione nell’art. 115 c.p.c., in relazione all’onere di prendere posizione previsto dall’art. 167 c.p.c.
  • Quando il giudice di primo grado decide nel merito una domanda riconvenzionale, ne afferma implicitamente l’ammissibilità; la parte che intende contestarla deve impugnare tale statuizione, altrimenti si forma giudicato implicito, salvo le questioni che attengono ai presupposti fondanti della potestas iudicandi.
  • L’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per tardività, posta a tutela del diritto di difesa della controparte, non può essere sollevata per la prima volta in appello con la comparsa conclusionale se la relativa statuizione implicita di primo grado non è stata impugnata.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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