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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21197/2018 del 27/08/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promissario acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare con cui i promittenti venditori si erano obbligati a trasferire a due promissari acquirenti la metà indivisa di un complesso immobiliare. Secondo l’attore, i promissari acquirenti avevano versato somme superiori ai 300 milioni di lire pattuiti, mentre i venditori non avevano pagato la parte dei debiti ipotecari rimasta a loro carico, con conseguente iscrizione di altre due ipoteche e pignoramento. L’attore chiese la risoluzione del preliminare nei confronti dei venditori e, nei confronti dell’altro promissario acquirente, il pagamento di 75 milioni di lire quale quota a suo carico. Il ricorrente eccepì il difetto di legittimazione passiva e, in via riconvenzionale, chiese anche la restituzione di 150 milioni di lire dai venditori, assumendo che corrispondessero al doppio della somma versata, e il pagamento di 65 milioni di lire da parte dell’attore. Il Tribunale accolse la domanda di risoluzione proposta dall’attore, individuò l’inadempimento dei venditori, li condannò in solido a pagare all’attore Euro 132.418,03 e condannò i venditori a restituire al ricorrente 75 milioni di lire, senza raddoppio perché non risultava pattuito il versamento a titolo di caparra; respinse le ulteriori domande indicate in sentenza. In appello, la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 26 giugno 2013, condannò il ricorrente a pagare all’attore Euro 34.860,80, corrispondenti alla quota di debito da quest’ultimo anticipata, e dichiarò inammissibile l’appello incidentale del ricorrente. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) la mancata sottoscrizione dell’informativa sulla mediazione e l’omessa pronuncia della Corte d’appello, da cui sarebbe derivata l’improcedibilità dell’appello; (2) la violazione dell’art. 1453 c.c., sostenendo che la domanda di regresso non poteva essere proposta dopo l’accoglimento della domanda di risoluzione del preliminare; (3) la violazione dell’art. 1299 c.c., perché l’attore aveva pagato solo una parte, e non l’intero, del debito.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto valido il ricorso, poiché l’eventuale vizio della notificazione era stato sanato dalla costituzione del controricorrente, e ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato: l’eventuale violazione dell’obbligo informativo sulla mediazione incide sul rapporto tra avvocato e assistito e può consentire a quest’ultimo di chiedere l’annullamento del contratto, ma non invalida la procura alle liti e non può essere fatta valere dalla controparte. Il secondo è infondato perché la domanda di regresso è autonoma e indipendente dalla domanda di risoluzione del preliminare. Il terzo è infondato: il condebitore solidale che abbia pagato più della propria quota può agire in regresso anche senza avere estinto l’intero debito, purché chieda una somma non superiore alla parte di pertinenza del condebitore convenuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010

    Il D.Lgs. n. 28 del 2011, art. 4, prevede al comma 3, che “in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile”, così che l’eventuale mancato rispetto di tale obbligo viene ad incidere sul rapporto negoziale tra professionista e cliente, consentendo a quest’ultimo di richiedere, ai sensi dell’art. 1441 c.c., comma 1, l’annullamento del contratto, ma non incide sulla validità della procura alle liti ed è vizio che può essere fatto valere solo dall’assistito che non abbia ricevuto l’informativa e non dalla controparte.

    La violazione dell’obbligo di informare l’assistito sulla mediazione riguarda il rapporto negoziale tra avvocato e cliente e può essere fatta valere per chiedere l’annullamento del relativo contratto dall’assistito non informato; non determina l’invalidità della procura alle liti e non è eccepibile dalla controparte.

  • art. 1441, comma 1, c.c.

    Il D.Lgs. n. 28 del 2011, art. 4, prevede al comma 3, che “in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile”, così che l’eventuale mancato rispetto di tale obbligo viene ad incidere sul rapporto negoziale tra professionista e cliente, consentendo a quest’ultimo di richiedere, ai sensi dell’art. 1441 c.c., comma 1, l’annullamento del contratto, ma non incide sulla validità della procura alle liti ed è vizio che può essere fatto valere solo dall’assistito che non abbia ricevuto l’informativa e non dalla controparte.

    La legittimazione a chiedere l’annullamento per la violazione dell’obbligo informativo spetta all’assistito che non abbia ricevuto l’informativa, non alla controparte processuale.

  • art. 1453 c.c.

    La domanda di regresso fatta valere da G. nei confronti del ricorrente è domanda autonoma e indipendente rispetto a quella di risoluzione del contratto preliminare concluso con i R., così che la Corte d’appello, come il giudice di primo grado, nel pronunciare circa la domanda di regresso non ha violato l’art. 1453 c.c..

    La domanda di regresso tra condebitori è autonoma e indipendente dalla domanda di risoluzione del contratto da cui deriva il rapporto obbligatorio, sicché la pronuncia sulla prima non viola l’art. 1453 c.c.

  • art. 1299 c.c.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il condebitore solidale, sia ex contractu, sia ex delicto, che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt. 1299 e 2055 c.c.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l’intero, perchè la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori”, con la conseguenza che “ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell’altro a condizione che l’importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei cui confronti l’azione viene esercitata”.

    Il condebitore solidale che abbia pagato oltre la propria quota può esercitare il regresso anche prima di avere pagato l’intero debito, nei limiti della quota interna riferibile al condebitore contro cui agisce.

  • art. 2055 c.c.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il condebitore solidale, sia ex contractu, sia ex delicto, che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt. 1299 e 2055 c.c.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l’intero, perchè la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori”, con la conseguenza che “ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell’altro a condizione che l’importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei cui confronti l’azione viene esercitata”.

    In tema di obbligazione solidale, il pagamento oltre la quota interna attribuita al debitore fonda il regresso anche se non è stato estinto l’intero debito, purché la pretesa non ecceda la quota di pertinenza del condebitore convenuto.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La violazione dell’obbligo di informare l’assistito sulla mediazione incide sul rapporto tra professionista e cliente e può essere fatta valere dall’assistito non informato per chiedere l’annullamento del contratto; non invalida la procura alle liti e non può essere dedotta dalla controparte.
  • La domanda di regresso tra condebitori è autonoma e indipendente dalla domanda di risoluzione del contratto da cui deriva il rapporto obbligatorio.
  • Il condebitore solidale che abbia pagato al creditore più della propria quota può esercitare il regresso anche senza avere corrisposto l’intero debito, purché l’importo richiesto non ecceda la parte di pertinenza del condebitore convenuto.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAnnullabilità

Testo integrale

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