Cassazione Civile, Sentenza n. 15862/2018 del 15/06/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
Le controversie riguardavano due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2003: uno notificato a una società in nome collettivo, con contestazione del reddito dichiarato e dell’IVA detratta in relazione a cinque fatture ricevute da un’altra ditta, e uno notificato a un socio per il reddito di partecipazione conseguente. Nei confronti della ditta emittente era stato redatto un processo verbale di constatazione relativo all’emissione, negli anni dal 2000 al 2003, di fatture per operazioni inesistenti. La società e il socio avevano impugnato i rispettivi avvisi e ottenuto esito favorevole nei giudizi di merito. Quanto all’accertamento societario, la CTR aveva ritenuto che l’Amministrazione non avesse provato l’inesistenza delle cinque operazioni e che non fosse sufficiente presumere che le somme pagate fossero state restituite alla società; aveva inoltre considerato non dimostrata la gravità, precisione e concordanza degli indizi a carico della contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto il ricorso R.G. 28365/2011 con due motivi: violazione degli artt. 39 del d.P.R. 600/1973, 54 del d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., per avere la CTR negato la rilevanza degli elementi indiziari e non posto a carico della contribuente la prova dell’effettività delle operazioni; e vizio di motivazione, per non avere valutato elementi indicati nel processo verbale, tra cui la mancanza di organizzazione della ditta emittente e intercettazioni telefoniche dalle quali, secondo l’Ufficio, emergeva un accordo per emettere fatture senza prestazioni effettive. Con il ricorso R.G. 9157/2012 l’Agenzia ha impugnato la decisione relativa al socio con tre motivi: nullità per motivazione asseritamente mancante, perché la CTR aveva richiamato la decisione sul reddito societario; violazione dell’art. 2909 c.c., perché tale decisione non era ancora passata in giudicato; e violazione dell’art. 295 c.p.c., per non avere sospeso il giudizio sul reddito di partecipazione in attesa della definizione della controversia societaria.
La decisione
La Cassazione ha riunito il ricorso relativo al socio a quello relativo alla società, ravvisando i presupposti sostanziali della trattazione unitaria: identità della causa petendi e delle difese, avvisi sostanzialmente unitari, consapevolezza delle parti circa i rispettivi giudizi e decisioni di merito di contenuto coincidente. Ha quindi escluso la necessità di dichiarare la nullità dei giudizi per mancata partecipazione congiunta di società e soci, poiché la riunione consentiva di ricomporre l’unità della controversia senza inutili formalità. Nel ricorso relativo alla società, il primo motivo è stato rigettato: la CTR aveva valutato gli elementi presuntivi e ritenuto, con apprezzamento di fatto non censurabile nei termini proposti, che non fossero gravi, precisi e concordanti rispetto alle fatture contestate alla società. La Corte ha ribadito che solo dopo avere ritenuto qualificati gli indizi dell’Ufficio grava sul contribuente l’onere della prova contraria. Anche il secondo motivo è stato rigettato: la doglianza mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e non dimostrava lacune, incoerenze o incongruenze tali da impedire di individuare la logica della decisione regionale. I tre motivi del ricorso relativo al socio sono rimasti assorbiti. Entrambi i ricorsi dell’Agenzia sono stati rigettati. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 4.200,00 ai soci della società e in euro 2.050,00 al socio ricorrente nel giudizio tributario, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, d.P.R. 600/1973
la legge rispettivamente art. 39, primo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”.
Nell’accertamento delle imposte dirette l’inesistenza delle passività dichiarate può essere desunta da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; non occorre una prova certa dell’Ufficio. Il giudice deve valutare gli elementi presuntivi e, solo se li ritiene dotati dei requisiti richiesti, considerare la prova contraria del contribuente.
la legge rispettivamente art. 39, primo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”.
Ai fini IVA, le false indicazioni possono essere accertate sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza che l’Amministrazione debba fornire prove certe. Il contribuente è onerato della prova contraria solo dopo che il giudice abbia riconosciuto la sufficienza qualificata degli indizi.
art. 2697, secondo comma, c.c.
e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ.
L’onere della prova contraria sull’effettività delle operazioni grava sul contribuente soltanto dopo che gli indizi forniti dall’Amministrazione siano stati valutati come gravi, precisi e concordanti.
e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ.
Le presunzioni semplici devono essere valutate dall’Amministrazione e dal giudice secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza; soltanto una volta riconosciuti tali requisiti si esamina la prova contraria del contribuente.
art. 111, secondo comma, Cost.
In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.
Quando cause connesse relative alla società di persone e ai soci presentano i presupposti sostanziali indicati dalla Corte, la loro riunione in cassazione consente di tutelare la ragionevole durata del processo evitando una declaratoria di nullità e un rinvio meramente formali.
artt. 6 e 13 Convenzione europea dei diritti dell’uomo
In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.
La riunione delle cause connesse, quando ricorrono le condizioni sostanziali individuate dalla Corte, evita formalità processuali inutili e realizza la ragionevole durata del processo, senza pregiudicare l’effettivo contraddittorio.
Massime di principio
- Nell’accertamento tributario di passività inesistenti o di false indicazioni ai fini IVA, l’Amministrazione può fondarsi su presunzioni semplici e non è tenuta a fornire una prova certa; gli indizi devono però essere gravi, precisi e concordanti.
- L’onere del contribuente di provare l’effettività delle operazioni contestate sorge soltanto dopo che il giudice abbia valutato gli elementi presuntivi dell’Amministrazione e li abbia ritenuti dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La valutazione degli elementi presuntivi compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione per vizio motivazionale solo in presenza di lacune, incoerenze o incongruenze logiche che impediscano di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente chiedere una diversa ponderazione delle prove.
- Quando sono separatamente pendenti controversie sulla rettifica del reddito di una società di persone e sulla conseguente imputazione del reddito ai soci, la riunione in cassazione può evitare la nullità e il rinvio se vi sono identità della causa petendi e delle difese, consapevolezza reciproca degli atti e dei giudizi, trattazione coordinata e decisioni di merito sostanzialmente identiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 giu 2018Cassazione Civile, Sentenza n. 16303/2018 del 20/06/2018
- Sentenza civile · 22 giu 2018Cassazione Civile, Sentenza n. 16538/2018 del 22/06/2018
- Sentenza civile · 31 mag 2018Cassazione Civile, Sentenza n. 13868/2018 del 31/05/2018
- Sentenza civile · 22 mag 2018Cassazione Civile, Sentenza n. 12568/2018 del 22/05/2018
- Sentenza civile · 15 mag 2018Cassazione Civile, Sentenza n. 11736/2018 del 15/05/2018
- Sentenza civile · 14 mag 2018Cassazione Civile, Sentenza n. 11661/2018 del 14/05/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →