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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20786/2018 del 20/08/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, insieme al conducente del veicolo, il risarcimento dei danni gravissimi subiti quando quest’ultimo lo aveva investito deliberatamente, con ripetute manovre in retromarcia, utilizzando l’autovettura come strumento di offesa. Il conducente era stato condannato in sede penale per tentato omicidio; il proprietario del veicolo, estraneo al fatto delittuoso, era stato assolto. Il Tribunale di Enna aveva accolto la domanda e condannato in solido i convenuti, limitando la condanna dell’assicuratrice al massimale di polizza; aveva inoltre dichiarato inammissibile la domanda di rivalsa dell’assicuratrice contro il conducente. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza pubblicata il 24 febbraio 2015, accolse l’appello principale dell’assicuratrice e dichiarò assorbito l’appello incidentale del danneggiato. Il danneggiato ricorse per cassazione con tre motivi, denunciando: 1) violazione dell’art. 1306 c.c. e degli artt. 18 e 19 della L. 990/1969, perché la sentenza penale relativa al proprietario non poteva essere opposta all’assicuratore e il giudice civile doveva valutare autonomamente gli effetti civili del fatto; 2) violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 23 della L. 990/1969, poi confluito nell’art. 144 del D.Lgs. 209/2005, in relazione alla mancata partecipazione del proprietario al giudizio contro l’assicuratore; 3) violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. e degli artt. 1 e 18 della L. 990/1969, contestando che l’uso doloso e improprio del veicolo escludesse la copertura assicurativa. L’assicuratrice aveva eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, sostenendo che il termine lungo fosse scaduto il 25 marzo 2016.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività: il periodo di sospensione feriale applicabile era di 31 giorni, non di 30, e la scadenza del termine, caduta di sabato e seguita dalle festività pasquali, era prorogata al primo giorno feriale successivo; la notifica del ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario il 29 marzo 2016, era quindi tempestiva. Ha poi accolto congiuntamente tutti e tre i motivi. Ha stabilito che la sentenza penale irrevocabile vincola il giudice civile quanto all’esistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione da parte dell’imputato, ma non quanto alle qualificazioni giuridiche e agli effetti civili del fatto, la cui valutazione spetta autonomamente al giudice civile. Ha inoltre confermato che, nell’assicurazione obbligatoria RCA, la tutela del terzo danneggiato opera anche per il danno dolosamente causato dal conducente mediante il veicolo, quando l’evento rientri comunque nella circolazione; resta salva, se ne ricorrono i presupposti anche processuali, la rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato-danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per il riesame dell’intera controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    in ragione di ciò, tenuto conto che il termine di un anno e 31 giorni (decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, 24.2.(OMISSIS)) andava a scadere il 26.3.(OMISSIS) coincidente con la giornata di sabato, e che i giorni successivi (27 e 28 marzo) cadevano nelle festività di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (con conseguente proroga al primo giorno feriale successivo), la notifica, con consegna all’Ufficiale Giudiziario in data 29.3.(OMISSIS), risulta essere tempestiva.

    Il termine lungo per impugnare è computato considerando il periodo di sospensione feriale ridotto a 31 giorni; se la scadenza cade di sabato ed è seguita da giorni festivi, opera la proroga al primo giorno feriale successivo.

  • L. 162/2014

    a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 162 del 2014, (di conversione del D.L. n. 134 del 2014) che ha avuto immediata applicazione dall’anno 2015 per tutte le impugnazioni proposte successivamente a tale data, il periodo di sospensione dei termini è stato ridotto da 46 a 31 giorni

    Per le impugnazioni proposte dal 2015 si applica la riduzione del periodo di sospensione feriale da 46 a 31 giorni.

  • art. 651 c.p.p.

    la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.

    La condanna penale irrevocabile vincola il giudice civile sui fatti e sulla loro illiceità penale, ma non sulle valutazioni di colpevolezza né sulle qualificazioni e conseguenze giuridiche rilevanti per il risarcimento civile.

  • art. 1306 c.c.

    l’art. 1306 c.c., sul quale la Corte territoriale ha fondato l’accoglimento dell’appello della compagnia di assicurazione, è stato erroneamente interpretato in relazione alla peculiarità del caso di specie, in cui il sistema come sopra ridisegnato affida al giudice civile la valutazione e la riqualificazione giuridica del fatto attinente alla domanda in tale sede azionata, in relazione al preminente interesse di tutela del danneggiato.

    La regola è applicata nel senso che la pronuncia penale resa nei confronti del proprietario non impedisce al giudice civile di valutare autonomamente e riqualificare giuridicamente il fatto ai fini della domanda risarcitoria del danneggiato.

  • art. 1917 c.c.

    In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive Europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato – danneggiante, ove la copertura contrattuale non operi.

    L’esclusione della garanzia per il fatto doloso prevista dalla disciplina generale dell’assicurazione della responsabilità civile non governa l’assicurazione obbligatoria RCA nei rapporti con il terzo danneggiato; l’assicuratore può conservare la rivalsa verso l’assicurato-danneggiante.

  • art. 2054 c.c.

    Chiarito, infatti, che nonostante l’uso improprio del mezzo, la dinamica offensiva è comunque qualificabile come tale, sarà necessario rivalutare anche la ricorrenza dei presupposti dell’art. 2054 c.c., comma 3, in ragione della diversa qualificazione dell’evento.

    L’impiego del veicolo come strumento offensivo non esclude di per sé che l’evento sia riconducibile alla circolazione; il giudice del rinvio deve quindi rivalutare i presupposti della responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. alla luce di tale qualificazione.

  • L. 990/1969

    tenuto conto che la norma applicabile all’epoca dei fatti (e cioè l’art. 18 L 990/69) prevedeva l’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, senza differenziazione fra le posizioni del responsabile civile e del responsabile del danno, la quale venne introdotta solo successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144.

    Nel regime applicabile ratione temporis, l’azione diretta contro l’assicuratore era prevista senza la successiva distinzione tra la posizione del responsabile civile e quella del responsabile del danno.

  • art. 144 D.Lgs. 209/2005

    tenuto conto che la norma applicabile all’epoca dei fatti (e cioè l’art. 18 L 990/69) prevedeva l’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, senza differenziazione fra le posizioni del responsabile civile e del responsabile del danno, la quale venne introdotta solo successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144.

    La disposizione è richiamata per precisare che la distinzione tra le posizioni del responsabile civile e del responsabile del danno fu introdotta successivamente al regime della L. 990/1969 applicabile al caso.

Massime di principio

  • La sentenza penale irrevocabile di condanna vincola il giudice civile risarcitorio quanto all’esistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione da parte dell’imputato, ma non quanto alla colpevolezza né alle qualificazioni giuridiche e alle conseguenze rilevanti per gli effetti civili, che il giudice civile deve valutare autonomamente.
  • Nell’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia verso il terzo danneggiato copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente, se l’evento è comunque riconducibile alla circolazione del veicolo; l’assicuratore può rivalersi sull’assicurato-danneggiante quando la copertura contrattuale non opera e ne ricorrono i presupposti.
  • L’uso del veicolo come strumento intenzionale di offesa non esclude, da solo, la riconducibilità dell’evento alla circolazione: ai fini della copertura RCA rileva che si tratti di un uso conforme alla funzione abituale del veicolo, secondo le sue caratteristiche, e il giudice civile deve valutare autonomamente la qualificazione dell’evento.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioni
RamiAssicurazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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