Cassazione Civile, Ordinanza n. 21301/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione di una sanzione irrogata per omesso versamento di ritenute relative all'annualità 2007. La società aveva aderito a un processo verbale di constatazione concernente anche rilievi di omessa effettuazione e omesso versamento di ritenute su interessi corrisposti a soggetti non residenti; la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che tale adesione e la definizione del rilievo principale precludessero l'applicazione della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997, considerandola non applicabile in caso di omessa o infedele dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2, 13 e 14 d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che omessa dichiarazione/omesso versamento e omessa esecuzione della ritenuta sono condotte diverse e autonome, con sanzioni diverse e eventualmente concorrenti; 2) violazione degli artt. 2 e 13 d.lgs. n. 471/1997, dell'art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997 e dell'art. 2697 c.c., contestando l'affermazione di illegittimità della pretesa di applicare un'ulteriore sanzione, perché sarebbe stato definito solo il rilievo per dichiarazione infedele e non quello per omesso versamento; 3) violazione dell'art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997 e dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, deducendo che la definizione mediante adesione al PVC sarebbe possibile solo per rilievi che possano dare luogo ad accertamento parziale, mentre nel caso concreto la sanzione riguardava l'omesso versamento alle scadenze previste.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i tre motivi perché rileva, in via preliminare, l'intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018. Ritiene che la sanzione oggetto del giudizio sia una sanzione collegata al tributo, in quanto l'omesso versamento incide sul pagamento del tributo ed è quindi definibile anche con importo pari a zero se il rapporto tributario principale è stato già definito. Poiché il tributo sottostante era stato definito tramite adesione al PVC ex art. 5-bis d.l. n. 218/1997, la domanda di definizione a zero presentata dalla società perfeziona la chiusura della lite. Il giudizio viene quindi dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
La sanzione per omesso versamento è qualificata come sanzione collegata al tributo, perché incide sul pagamento dell'imposta e può rientrare nella definizione agevolata della lite.
È richiamato dall'Agenzia per sostenere l'autonomia tra omessa esecuzione della ritenuta e omesso versamento, con sanzioni distinte.
artt. 2 e 13 d.lgs. n. 471/1997
Sono invocati per censurare la distinzione operata dal giudice di merito tra omissione dichiarativa e omesso versamento.
È la norma sull'adesione al processo verbale di constatazione; nel caso concreto la definizione del PVC è considerata sufficiente a integrare il presupposto della definizione a zero della sanzione collegata al tributo.
Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova, ma senza rilievo decisivo nella soluzione adottata, essendo assorbito dalla definizione agevolata.
Consente la definizione delle controversie fiscali; per le sanzioni collegate al tributo non è dovuto alcun importo se il rapporto tributario è stato definito anche con modalità diverse.
art. 1, comma 3, d.l. n. 119/2018
Stabilisce il trattamento delle controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate o collegate al tributo, distinguendo i casi in cui sia dovuto o meno un importo.
art. 1, comma 6, d.l. n. 119/2018
La definizione si perfeziona con la domanda e il pagamento; se non ci sono importi da versare, basta la sola presentazione della domanda.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
È richiamato per desumere che le sanzioni collegate al tributo sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o rettifica.
art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
È richiamato per evidenziare che alcune sanzioni possono essere irrogate anche mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione.
Indicano il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
d.l. n. 168/2016, conv. in l. n. 197/2016
Richiamato per la disciplina processuale camerale applicata al giudizio.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali, le sanzioni per omesso versamento devono essere qualificate come sanzioni collegate al tributo, poiché incidono direttamente sul pagamento dell'obbligazione tributaria.
- Una controversia avente ad oggetto solo una sanzione collegata al tributo può essere definita a zero quando il rapporto tributario principale sia stato già definito con una delle modalità previste dall'ordinamento, non necessariamente con la medesima procedura agevolata.
- La nozione di sanzione collegata al tributo comprende le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta; restano escluse le violazioni meramente formali che pregiudicano solo l'attività di controllo dell'Ufficio.
- La definizione agevolata della lite determina l'estinzione del giudizio, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso sul merito della sanzione impugnata.
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