Sentenza n. 1175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione II, n. 950 del 10 novembre 2022, resa inter partes, concernente un diniego di condono edilizio di un manufatto ad uso magazzino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a un manufatto ad uso magazzino, motivato dal difetto di integrazione documentale e dalla collocazione dell’opera nella fascia di rispetto autostradale di 60 metri
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono richiesto ai sensi della legge n. 724/1994. Ha dedotto la violazione dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e della normativa regionale ligure, sostenendo di avere prodotto documentazione sufficiente a dimostrare che il manufatto era stato realizzato anteriormente al 1968, epoca di imposizione del vincolo autostradale, nonché la completezza della documentazione e la conseguente formazione del silenzio assenso. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, illogicità, irrazionalità e sviamento. In particolare, ha richiamato tre dichiarazioni sostitutive di atto notorio e una relazione tecnica asseverata, sostenendo altresì che il vincolo non avrebbe impedito la sanatoria ove il manufatto fosse risultato collocato oltre 60 metri dal ponte autostradale. Ha chiesto anche una verificazione sulla risalenza delle opere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto non necessaria la verificazione richiesta, poiché la risalenza delle opere costituisce oggetto dell’onere probatorio gravante sull’interessato. Non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare che il manufatto fosse stato realizzato prima del 1968, data di imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia autostradale. Il Collegio ha valorizzato le contestazioni dell’amministrazione, secondo cui il manufatto non risultava neppure nelle riprese aerofotogrammetriche del 1978, nonché il parere negativo espresso dalla società concessionaria autostradale nel 2001. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono state ritenute generiche e prive di efficacia probatoria: una indicava l’anno 1970, quindi successivo alla soglia rilevante, mentre un’altra richiamava genericamente un’epoca di oltre vent’anni anteriore al 1992, senza dimostrare l’edificazione ante 1968. Il giudice ha ribadito che grava sul privato la prova dell’epoca di realizzazione dell’opera e della sua collocazione rispetto alla fascia di rispetto; in mancanza, il manufatto non è condonabile. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
Richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina del procedimento di condono edilizio; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Richiamato quale base normativa della domanda di condono e delle censure contro il diniego; il manufatto è stato ritenuto non condonabile per mancata prova della realizzazione anteriore al vincolo autostradale.
art. 20, comma 3, l.r. Liguria 38/2011
Richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina regionale applicabile; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina regionale applicabile; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
L’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, in particolare l’epoca di realizzazione ante vincolo e la collocazione dell’opera rispetto alla fascia autostradale, grava sul privato interessato alla sanatoria.
La comunicazione dei motivi ostativi è richiamata quale sede nella quale era stata evidenziata l’assenza del manufatto nelle fotografie aeree del 1978.
D.M. n. 84 del 10 febbraio 1964
Richiamato quale atto che avrebbe dato inizio alla fascia di assoluta inedificabilità dell’autostrada nel tratto interessato.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo alla condonabilità di un manufatto, grava sul privato che invoca la sanatoria l’onere di provare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione dell’opera, soprattutto quando l’anteriorità rispetto all’imposizione di un vincolo di inedificabilità costituisce il presupposto della sanatoria.
- La mancanza di prova dell’edificazione anteriormente all’imposizione del vincolo autostradale impedisce il condono dell’opera ricadente nella fascia di rispetto, quando il vincolo comporta inedificabilità assoluta.
- Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in quanto utilizzabili nel processo amministrativo solo come eventuali elementi indiziari e non come prova testimoniale surrettizia, non sono idonee da sole a dimostrare l’epoca di realizzazione di un manufatto se generiche o non corroborate da elementi gravi, precisi e concordanti.
- Non è necessario disporre una verificazione quando la circostanza da accertare costituisce oggetto dell’onere probatorio della parte e gli elementi già acquisiti non offrono una base sufficientemente attendibile per superare le contestazioni dell’amministrazione.
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