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Sentenza

Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 34/2024 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro (R.G. n. 294/2023), pubblicata in data 28/02/2024, notificata il 07/03/2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito della Retribuzione Professionale Docente di euro 2.394,34 maggiorata di interessi legali.

Giustizia amministrativa202501790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docente e degli interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 34/2024 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 marzo 2024. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 2.394,34 a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito dichiarando di avere avviato gli adempimenti necessari, ma, dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso, la ricorrente ha inizialmente rappresentato che il pagamento non era ancora avvenuto. A seguito dei chiarimenti richiesti dal TAR, la ricorrente ha documentato l'accredito della somma mediante il cedolino di novembre 2025, con accredito sul conto il 27 novembre 2025, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha integralmente ottemperato alla sentenza civile azionata, effettuando il pagamento dovuto. Le spese sono state poste a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto: la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l'adempimento intervenuto in corso di causa.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Fornisce i parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, ridotti dal Collegio in ragione della semplicità, serialità ed esito della controversia.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la condizione di procedibilità concernente il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, è applicabile anche all'avvio dell'azione di ottemperanza.
  • L'adempimento intervenuto dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, quando, secondo il criterio della soccombenza virtuale, il ricorso sarebbe stato accolto in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
  • La distrazione delle spese in favore dei difensori è ammissibile quando questi si siano dichiarati antistatari; il creditore della sentenza azionata non è invece legittimato a chiedere l'ottemperanza per le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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