Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 2262/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.09.2024, notificata il 26/09/2024 e passata in giudicato, con cui il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente di euro 2.189,15, maggiorati di interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.189,15, oltre interessi legali, a titolo di Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2262/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 settembre 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.189,15, oltre interessi legali. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere avviato gli adempimenti necessari, mentre inizialmente la ricorrente aveva contestato l'avvenuto pagamento. A seguito dei chiarimenti richiesti dal TAR, la ricorrente ha documentato di avere ricevuto l'accredito della somma dovuta con il cedolino di ottobre 2025, accreditato il 27 ottobre 2025, dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese a carico del Ministero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il Ministero aveva eseguito in corso di causa la sentenza civile azionata. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché, in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto: la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio reale del Ministero ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione spontanea del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse alla pronuncia di condanna all'adempimento.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza contro un'amministrazione, la sentenza civile passata in giudicato deve essere notificata all'amministrazione e deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; tale termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, ove risulti che il ricorso sarebbe stato accolto in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
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