Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 494/2023 del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/11/2023, notificata il 27/11/2023 e passata in giudicato, con cui il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente di euro 1.907,93 maggiorati di interessi legali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.907,93, oltre interessi legali, a titolo di Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 494/2023 del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato ordinato il pagamento di euro 1.907,93, oltre interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere avviato gli adempimenti necessari all'esecuzione. Dopo un'ordinanza istruttoria del TAR, la ricorrente ha documentato di avere ricevuto l'accredito della somma dovuta con il cedolino di agosto 2025, successivamente alla notifica e all'iscrizione a ruolo del ricorso di ottemperanza, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che nel corso del giudizio è intervenuta l'integrale ottemperanza alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché la sentenza era rimasta inottemperata sino alla proposizione del ricorso e il pagamento era stato eseguito soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del giudizio. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti i presupposti processuali e sostanziali per accogliere la domanda di ottemperanza: passaggio in giudicato della sentenza, notificazione al Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; la domanda era volta a ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità, serialità ed esito della controversia.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, quando l'adempimento sia intervenuto soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della decisione da eseguire, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →