Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 144/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23/01/2024, notificata il 31/01/2024 e passata in giudicato, con cui il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente di euro 372,48, maggiorata di interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, notificata al Ministero, che aveva riconosciuto in suo favore la somma di euro 372,48 a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento del capitale e degli interessi e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito dichiarando di avere trasmesso la sentenza per l'esecuzione. Dopo una prima insistenza della ricorrente, che affermava il mancato pagamento, il TAR ha disposto chiarimenti e documentazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere ricevuto l'accredito mediante il cedolino del mese di ottobre 2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese. La domanda di ottemperanza non comprendeva le spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, per le quali la ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire in ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il Ministero ha eseguito in corso di causa la sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha rilevato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio reale del Ministero il 31 gennaio 2024 e che, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il pagamento risultava effettuato soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso, sicché, in assenza dell'adempimento sopravvenuto, la domanda di ottemperanza sarebbe stata accolta. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito processuale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile favorevole.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima dell'avvio di azioni esecutive; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La sopravvenuta esecuzione, nel corso del giudizio di ottemperanza, del giudicato azionato determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale la domanda di esecuzione coattiva.
- Ai fini della proponibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l'amministrazione abbia adempiuto soltanto dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso e la domanda sarebbe stata altrimenti accolta.
- Le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non possono essere azionate in ottemperanza dal cliente privo di legittimazione rispetto a tali somme.
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