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Sentenza

Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 556/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29/02/2024, notificata il 06/03/2024 e passata in giudicato, con cui il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente di euro 1.545,69, maggiorata di interessi legali.

Giustizia amministrativa202501831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.545,69, oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 556/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 6 marzo 2024. La sentenza civile aveva riconosciuto in suo favore la Retribuzione Professionale Docente per euro 1.545,69, oltre interessi legali. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere avviato gli adempimenti necessari, mentre inizialmente la ricorrente ha dedotto la mancata corresponsione. Successivamente ha documentato di avere ricevuto l'accredito nel cedolino di ottobre 2025, con accredito sul conto il 27 ottobre 2025, dunque dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso. Non sono state richieste le spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali la ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione a proporre ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha integralmente adempiuto alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto provato che, prima dell'accredito, la sentenza fosse rimasta inottemperata e che il pagamento fosse intervenuto solo dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto sarebbero sussistiti i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza: giudicato civile, notificazione della sentenza al Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima dell'avvio di azioni esecutive in danno della pubblica amministrazione; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, quando il giudicato azionato sia stato integralmente eseguito.
  • La sopravvenuta ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese: queste possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando se, al momento della proposizione del ricorso, sussistessero i presupposti per il suo accoglimento.
  • Per promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione occorre, tra l'altro, che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Il pagamento effettuato dall'amministrazione soltanto dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso costituisce elemento rilevante ai fini della soccombenza virtuale e della conseguente condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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