L.R. Liguria 38/2011
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale collega alla finanziaria 2012 interventi su infrastrutture, comunità montane soppresse, ambiente, organizzazione regionale e commercio. Contiene anche proroghe e norme transitorie, in larga parte riferite a vicende del 2011; alcune disposizioni sono state poi abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012 della Regione Liguria
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012 della Regione Liguria
La legge interviene in modo eterogeneo su più settori dell’ordinamento regionale ligure: lavori pubblici e contributi, riordino delle funzioni delle comunità montane soppresse, organizzazione del Consiglio regionale e della Regione, ambiente, commercio, personale e altre materie connesse alla programmazione finanziaria 2012.
Interventi infrastrutturali e contributi a favore dei comuni
In sede di prima applicazione viene previsto l’utilizzo, fino a un massimo di 615.000 euro, delle risorse derivanti da decadenza o revoca del finanziamento intervenute nel corso del 2011 per rendere subito operativo il programma di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei comuni per l’anno 2012.
Comunità montane soppresse: termini dei lavori e sospensione dei procedimenti
Per gli investimenti finanziati o cofinanziati con risorse regionali e riferiti a beneficiarie le comunità montane soppresse, se i lavori non risultavano ancora consegnati al 1° maggio 2011:
- il termine per i nuovi soggetti attuatori decorre dalla data del provvedimento di Giunta che individua definitivamente tali soggetti;
- i termini di conclusione restano sospesi dal 1° maggio 2011 fino a tale provvedimento.
Il dirigente competente può fissare un nuovo termine di conclusione, tenendo conto del periodo di sospensione e degli ulteriori ritardi causati. Restano fermi i termini di conclusione o rendicontazione previsti dalla normativa statale.
Procedimenti del Consiglio regionale e della Giunta
Per i procedimenti relativi all’adozione di piani e programmi generali, compresi quelli di pianificazione territoriale e governo del territorio, e per gli altri procedimenti che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta, il termine della fase di competenza della Giunta è fissato, in via generale, in 120 giorni, salvo diversa disposizione di legge.
Le fasi consiliari seguono lo Statuto e il regolamento interno dell’Assemblea legislativa in materia di programmazione dei lavori. I termini dei procedimenti che si concludono con provvedimento di Giunta si intendono sospesi quando siano pendenti l’adozione e la trasmissione da parte del Consiglio di atti o provvedimenti, compresi i pareri, se tali atti costituiscono fasi del procedimento amministrativo.
Poteri sostitutivi per la depurazione e attuazione della direttiva 91/271/CEE
Per assicurare l’attuazione degli obblighi in materia di trattamento delle acque reflue urbane, se entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge non sono avviate le gare o concluse quelle in corso per realizzare gli impianti di depurazione previsti dai piani d’ambito o dal piano di tutela delle acque, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida e nel rispetto dello Statuto, nomina un Commissario ad acta scelto fra amministratori comunali o provinciali del comprensorio interessato.
Il Commissario, con il supporto della segreteria dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, può:
- avviare le gare per realizzazione e gestione degli impianti;
- applicare, ove necessario e nei limiti tariffari del piano d’ambito, le sole tariffe di depurazione nelle more dell’avvio delle gare per il servizio idrico integrato;
- concludere le gare o gli affidamenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge, subentrando nella gestione anche se in capo a soggetti diversi dall’AATO.
L’incarico di Commissario e l’attività di supporto non danno diritto a emolumenti o rimborsi.
Recupero di legno e materiale lapideo da emergenze
Per il recupero del legno e del materiale lapideo derivante da interventi di messa in sicurezza in emergenza e di somma urgenza relativi a fenomeni per i quali sia stata dichiarata l’emergenza, previa analisi dell’ARPAL, si applica la disciplina sui sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006.
Organizzazione regionale, personale e autonomie interne
La legge contiene numerose modifiche puntuali a discipline regionali su:
- riordino e liquidazione delle comunità montane soppresse;
- autonomia del Consiglio regionale e assegnazione del personale ai gruppi consiliari;
- trattamento economico e fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali;
- disciplina regionale delle persone giuridiche private;
- ordinamento della dirigenza e del modello organizzativo regionale;
- disposizioni collegate a politiche universitarie, ricerca, ambiente e commercio.
Tra le norme di maggiore rilievo sostanziale, viene previsto che l’articolazione delle valutazioni del personale regionale in fasce di merito si applichi solo a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009; nelle more possono essere utilizzate eventuali economie aggiuntive destinate ai premi secondo la normativa statale richiamata.
Proroghe e misure straordinarie per eventi del 2011
Per l’anno 2011, le domande di contributo per ripristino di impianti e reintegro di attrezzature sportive danneggiate dall’alluvione del 25 ottobre 2011 possono essere presentate entro 90 giorni da quella data. Per gli stessi interventi, i contributi in conto capitale sono concessi nella misura dell’80% della spesa riconosciuta ammissibile.
Abrogazioni e vicende successive
La legge dispone alcune abrogazioni di articoli o commi di normative regionali precedenti. In particolare:
- l’articolo 5 è stato successivamente abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- l’articolo 16 è stato successivamente abrogato nel 2022;
- l’articolo 18 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 286 del 4 dicembre 2013;
- l’articolo 21 abroga una disposizione della legge regionale n. 33/2002.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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