Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A.SPO. quinquennale, con divieto di accesso alle manifestazioni sportive di basket e obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia durante gli incontri della squadra indicata nel provvedimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un'unica censura, il difetto e l'illogicità della motivazione, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. Ha sostenuto che il Questore avesse fondato il D.A.SPO. su mere intuizioni degli investigatori e su precedenti di polizia, senza accertare analiticamente il comportamento concretamente tenuto durante gli incidenti verificatisi in occasione di una partita di basket. Pur ammettendo la propria presenza sul posto, ha negato di avere sfidato la tifoseria avversaria o sostenuto atti violenti, affermando di avere tentato di placare gli animi. Ha inoltre richiamato la mancata convalida giudiziaria dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la richiesta di archiviazione del procedimento penale relativo ai medesimi fatti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il D.A.SPO. come misura amministrativa di prevenzione, finalizzata ad anticipare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto a situazioni di pericolo concreto. Ne deriva che l'amministrazione non deve raggiungere la certezza propria del processo penale, essendo sufficiente, secondo il criterio del "più probabile che non", un quadro di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idoneo a fondare con elevata attendibilità la prognosi di pericolosità. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione questorile è limitato ai gravi errori di fatto e alla manifesta irragionevolezza, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Nel caso concreto, le immagini e la documentazione istruttoria hanno dimostrato che il ricorrente non era un semplice spettatore, ma aveva raggiunto il settore degli ospiti con gesti di scherno e provocazione, si era posto alla testa di un gruppo di tifosi diretto verso il pullman avversario, aveva reiterato condotte provocatorie nonostante l'intervento delle forze dell'ordine e aveva giustificato la reazione aggressiva del gruppo. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la partecipazione attiva a condotte pericolose per l'ordine pubblico. La mancata convalida dell'obbligo di presentazione è stata ritenuta irrilevante perché dovuta a un vizio formale consistente nel mancato rispetto del termine di trasmissione al giudice; l'archiviazione penale è stata considerata inconferente, poiché il D.A.SPO. è soggetto a uno standard probatorio meno rigoroso rispetto all'accertamento penale oltre ogni ragionevole dubbio. La precedente sottoposizione a D.A.SPO., scaduta, ha inoltre concorso a giustificare la prognosi negativa e la durata quinquennale della misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 401/1989
"divieto di accedere" alle manifestazioni sportive e ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei partecipanti o spettatori
La norma costituisce la base del D.A.SPO., misura amministrativa di prevenzione volta ad anticipare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 6, comma 3, l. 401/1989
La mancata trasmissione tempestiva della richiesta di convalida dell'obbligo di presentazione determina un vizio formale della procedura penale di convalida, ma non incide sulla legittimità autonoma del D.A.SPO.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il D.A.SPO. è una misura amministrativa di prevenzione che mira ad anticipare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto a situazioni di pericolo concreto; la sua adozione non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria del processo penale.
- Per l'adozione del D.A.SPO. è sufficiente che la pericolosità del destinatario risulti, secondo il criterio del "più probabile che non", da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un ragionamento probabilistico caratterizzato da elevata attendibilità.
- La mera presenza sul luogo di scontri tra tifoserie non basta, da sola, a giustificare il D.A.SPO.; la misura è legittima quando l'istruttoria dimostri, anche mediante immagini e altri elementi concordanti, la partecipazione attiva del destinatario a condotte di sfida, provocazione, sostegno o concorso nelle azioni violente.
- La valutazione questorile in materia di D.A.SPO. è espressione di ampia discrezionalità e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di gravi errori di fatto, difetto istruttorio o manifesta irragionevolezza, dovendosi comunque rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- La mancata convalida dell'obbligo di presentazione e l'archiviazione del procedimento penale non determinano, di per sé, l'illegittimità del D.A.SPO., poiché la misura amministrativa di prevenzione si fonda su uno standard probatorio meno rigoroso di quello richiesto per l'accertamento della responsabilità penale.
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