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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22777/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un atto di compravendita immobiliare del 1992, seguito da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio rettificava il valore dichiarato di alcuni beni ai fini di imposta di registro, ipotecaria, catastale e INVIM. Dopo una prima fase contenziosa sulla rettifica di valore, definita con esito parzialmente favorevole all'Amministrazione, durante la pendenza del successivo giudizio di legittimità l'Ufficio notificava avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni per maggiori imposte e sanzioni. La società impugnava tali atti sostenendo, in sintesi, che: 1) la CTR avrebbe omesso di pronunciare sull'eccezione di nullità dell'avviso per violazione dell'art. 76 d.P.R. 131/1986, perché il recupero sarebbe stato decaduto essendo ancora pendente il giudizio sull'accertamento di maggior valore; 2) la CTR avrebbe deciso oltre il thema decidendum richiamando l'art. 68 d.lgs. 546/1992 invece dell'art. 76 d.P.R. 131/1986; 3) avrebbe erroneamente applicato l'art. 19 d.lgs. 472/1997, norma non dedotta; 4) avrebbe comunque errato nell'individuare la disciplina applicabile, poiché, trattandosi di liquidazione della maggiore imposta e non di fase di riscossione, sarebbe dovuto operare l'art. 76 citato. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi, secondi e quarti motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che per la riscossione frazionata dei tributi in pendenza di processo si applica la disciplina generale dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, che costituisce sistema autonomo rispetto alla decadenza prevista dalla normativa sostanziale di imposta. Ha poi ritenuto infondato anche il terzo motivo, ribadendo che la riscossione frazionata vale anche per le sanzioni pecuniarie alla luce dell'art. 19 d.lgs. 472/1997 e della giurisprudenza richiamata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente, confermando la legittimità degli avvisi di liquidazione e delle sanzioni irrogate in pendenza del giudizio sulla rettifica di valore. Ha ritenuto applicabile l'art. 68 d.lgs. 546/1992, quale regola generale della riscossione frazionata nel processo tributario, anche con riguardo alle sanzioni, e ha escluso che nella specie maturassero termini di decadenza o che fosse invocabile la disciplina dell'art. 76 d.P.R. 131/1986. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di lite e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia e di ultrapetizione

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma processuale di riferimento per il ricorso per cassazione in materia tributaria

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986

    ritenuto non applicabile alla fattispecie di riscossione in pendenza di giudizio, poiché disciplina la decadenza dell'azione dell'Amministrazione in materia di imposta di registro

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    considerato la regola generale della riscossione frazionata del credito tributario in pendenza del processo tributario; applicabile anche alle sanzioni e anche prima del passaggio in giudicato nei limiti indicati dalla disciplina

  • art. 19 d.lgs. n. 472 del 1997

    interpretato nel senso che, nei ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie, richiama l'applicazione delle disposizioni dell'art. 68 d.lgs. 546/1992 anche per le sanzioni pecuniarie

  • art. 29 d.lgs. n. 472 del 1997

    menzionato per l'abrogazione delle parole relative alle sanzioni pecuniarie dall'art. 68, confermando l'operatività della riscossione frazionata anche per esse

  • art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999

    richiamato per l'abrogazione della precedente disciplina della riscossione frazionata di cui all'art. 15, comma 2, d.P.R. 602/1973

  • art. 15, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    indicato come norma del previgente sistema di riscossione frazionata, poi abrogata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di riscossione dei tributi in pendenza del giudizio, l'art. 68 d.lgs. 546/1992 costituisce la disciplina generale ed esaustiva della riscossione frazionata, con prevalenza rispetto alle regole di decadenza proprie della singola imposta quando l'ufficio agisca in esecuzione della sentenza tributaria non definitiva.
  • La riscossione frazionata presuppone l'esistenza di una sentenza non definitiva e può operare anche prima del passaggio in giudicato della decisione che definisce la pretesa, secondo il sistema speciale del processo tributario.
  • La disciplina della riscossione frazionata del processo tributario si applica anche alle sanzioni pecuniarie, in forza del rinvio operato dall'art. 19 d.lgs. 472/1997 e della sopravvenuta evoluzione normativa che ha eliminato il previgente divieto.
  • Quando il giudice di merito applica la disciplina della riscossione frazionata in pendenza di processo, non incorre in ultrapetizione se richiama la norma processuale speciale anziché quella sostanziale di decadenza, purché la questione riguardi l'esigibilità del tributo o delle sanzioni durante il contenzioso.
  • In presenza di una pretesa fiscale fondata su una sentenza tributaria non definitiva, non maturano termini di decadenza o prescrizione per il mero fatto della pendenza del successivo giudizio di legittimità, ove l'Amministrazione proceda secondo il meccanismo della riscossione frazionata previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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