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Sentenza

Sentenza del 05/06/2024 n. 15751 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza n. 420/2019 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 7 giugno 2019, che aveva rigettato l’appello contro la decisione di primo grado e confermato l’avviso di liquidazione. L’avviso assoggettava a imposta di registro proporzionale del 3% l’enunciazione di un finanziamento soci tra A.A. e la società. Con il primo motivo, hanno denunciato la violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che mancasse l’identità soggettiva tra le parti del finanziamento e quelle dell’atto che lo enunciava: la società era parte del finanziamento, ma, secondo i ricorrenti, non della donazione delle quote e della modifica dei patti sociali. Con il secondo motivo, hanno denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse spiegato adeguatamente la sussistenza di tale identità, anche considerando l’autonomia della società di persone e che i donatari non erano soci quando furono effettuati i finanziamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Ha respinto la censura di motivazione apparente perché la CTR aveva esposto, seppure sinteticamente, le ragioni della propria decisione; l’eventuale errore nell’applicazione del requisito soggettivo era una questione di diritto, non un vizio di nullità della motivazione. Ha inoltre confermato che, ai fini dell’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, la nozione di «parti» è sostanziale e non limitata alle parti contrattuali: rilevano i soggetti coinvolti nei due atti e gli effetti che li riguardano. Nel caso concreto, l’atto complesso comprendeva la cessione del credito da finanziamento, la donazione delle quote e la modifica dei patti sociali, ed era intervenuto e stato approvato da tutti i soci; risultava pertanto integrato il requisito soggettivo per la tassazione per enunciazione. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché l’Agenzia non si è costituita. I ricorrenti sono tenuti, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22

    Le Sezioni Unite della Corte hanno, quindi, rimarcato che - tenuto conto della "chiara ratio antielusiva della disposizione legislativa" (art. 22, cit.) - in questo particolare contesto impositivo deve attribuirsi al termine "parte" un significato "lato e sostanziale ... non "contrattualistico"", così sussistendo identità di parti in relazione ai soggetti "rispetto ai quali si realizzano gli effetti degli atti contenuti nell'atto di "emersione"" ( Cass. Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432 ).

    Per la tassazione di un atto enunciato, l’identità soggettiva non richiede che i soggetti siano parti contrattuali in senso stretto di entrambi gli atti. Va considerato, in senso sostanziale, se gli atti coinvolgano i medesimi soggetti e se producano effetti nei loro confronti, così da evitare che il prelievo dipenda da condotte altrui.

  • Codice di procedura civile, art. 132, secondo comma, n. 4

    Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice ( Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).

    La motivazione è apparente e determina nullità soltanto se, pur formalmente presente, non permette di comprendere l’iter logico e le ragioni della decisione né di controllarne la coerenza. Una motivazione sintetica o un errore di diritto non bastano, da soli, a integrare tale vizio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61

    Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice ( Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).

    Nel giudizio tributario d’appello, la motivazione deve rendere riconoscibili le ragioni della decisione. Il vizio denunciabile come nullità ricorre se la motivazione è solo apparente secondo il criterio indicato dalla Corte; non coincide con la mera insufficienza o con la contestazione della correttezza giuridica della conclusione.

  • Codice civile, art. 2252

    La decisione considera le modifiche dei patti sociali parte dell’atto complesso e rileva che, nel caso concreto, furono approvate dai soci. Tale modifica concorre a rendere l’atto riferibile alla società e ai soggetti coinvolti.

  • Codice civile, art. 2300

    La Corte valorizza il fatto che l’atto recasse la deliberazione unanime dei soci da presentare per l’iscrizione nel registro delle imprese, quale ulteriore elemento della sua riferibilità alla società.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall' art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è rigettato e ricorrono i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Per stabilire se un atto enunciato in un altro documento è soggetto a imposta di registro, l’identità delle parti va valutata in senso sostanziale: contano i soggetti coinvolti e gli effetti degli atti nei loro confronti, non soltanto la loro qualificazione come parti contrattuali.
  • Un atto complesso che enuncia un finanziamento e, insieme, dispone cessioni e modifiche dei patti sociali può soddisfare il requisito soggettivo quando è riferibile alla società e coinvolge, con l’intervento o l’approvazione dei soci, i soggetti interessati dal finanziamento.
  • La censura di motivazione apparente è distinta dalla contestazione dell’interpretazione della legge: è fondata solo se la sentenza non rende percepibili le ragioni della decisione; l’eventuale errore nell’applicazione di una norma va invece dedotto come violazione di legge.

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