Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/06/2024 n. 15737 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva rettificato il reddito d’impresa 2010 e recuperato maggiori imposte e IVA, contestando l’indebita deduzione e detrazione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine da caffè concesse in comodato a esercizi commerciali: i contratti ponevano tali spese a carico dei comodatari e l’Ufficio ne negava l’inerenza. Era inoltre recuperata IVA per 2.762,02 euro, ritenuta indebitamente detratta nel 2010. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Napoli e dell’appello da parte della CTR della Campania, Kimbo ha proposto ricorso per cassazione con diciassette motivi. La Corte ha accolto il motivo sulla motivazione apparente della sentenza d’appello in tema di sottoscrizione dell’avviso e quello sulla deducibilità dei costi di manutenzione; gli altri quindici motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha rilevato che la CTR, sulla contestazione relativa alla sottoscrizione dell’avviso, aveva rinviato genericamente alla decisione di primo grado senza esporre le ragioni per cui respingeva l’appello: una motivazione meramente adesiva e priva dell’autonomo percorso logico-giuridico è nulla. Ha inoltre stabilito che la previsione contrattuale che pone le spese di manutenzione a carico dei comodatari non è, da sola, sufficiente a escludere l’inerenza: occorre accertare se i costi siano stati effettivamente sostenuti da Kimbo e se, in concreto, le macchine e la relativa manutenzione fossero funzionali al programma economico e alla produzione del reddito dell’impresa, anche se i contratti scritti prevedevano diversamente. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Non è stata quindi definita in via definitiva la deducibilità dei costi né l’esito complessivo dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Articoli 36 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame.

    La motivazione della sentenza d’appello non può ridursi a un rinvio generico e acritico alla decisione di primo grado: deve illustrare le censure e le ragioni per cui vengono respinte. In mancanza, la sentenza è nulla.

  • Articolo 109, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    L'art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che sono deducibili i costi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito. La regola in parola ha una portata generale, lasciando correttamente all'interprete la verifica della effettiva inerenza delle spese al processo produttivo.

    L’inerenza richiede una verifica concreta del collegamento dei costi con l’attività e il programma economico dell’impresa. Per i costi di manutenzione di beni dati in comodato, la clausola contrattuale che attribuisce la spesa al comodatario non decide da sola la questione: va accertato chi abbia effettivamente sostenuto il costo e se esso fosse funzionale alla produzione del reddito del contribuente.

Massime di principio

  • La deducibilità dei costi aziendali va valutata in concreto rispetto all’attività e al programma economico dell’impresa: il fatto che un contratto attribuisca la spesa a un terzo non esclude automaticamente l’inerenza se il contribuente ha sostenuto effettivamente il costo e questo è funzionale alla produzione del suo reddito.
  • Per i costi relativi a beni concessi in comodato, occorre accertare sia chi abbia sopportato l’esborso sia a favore di quale attività economica esso sia stato sostenuto; il giudice non può arrestarsi alla sola formulazione delle clausole contrattuali.
  • La sentenza d’appello tributaria deve confrontarsi con le censure dell’appellante e spiegare perché le respinge. Il mero richiamo alla motivazione di primo grado, senza un esame riconoscibile dei motivi di gravame, comporta la nullità della decisione.
  • L’accoglimento del ricorso per cassazione con rinvio non equivale al riconoscimento definitivo della deducibilità dei costi: il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti fattuali indicati dalla Cassazione e decidere nuovamente la controversia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.