Sentenza del 05/06/2024 n. 15727 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1913/1/15, depositata il 21 dicembre 2015, che aveva respinto il suo appello e confermato l’accoglimento dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione relativo al decreto di omologa n. 1/2012 del concordato fallimentare della ditta individuale “Maglificio Super di A.A.”. L’avviso assoggettava l’accollo dei debiti concorsuali all’imposta di registro proporzionale del 3%, quantificandola sulla disposizione patrimoniale ritenuta più onerosa. Con il primo motivo, l’Agenzia denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c.: sosteneva che la CTR avesse omesso di esaminare la questione centrale, ossia l’applicazione dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 alle disposizioni connesse del concordato e la rilevanza dell’accollo rispetto alla cessione al terzo assuntore di un’azione revocatoria. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 21, comma 2, e degli artt. 8 e 9 della tariffa, sostenendo che l’accollo dei debiti dovesse determinare la tassazione, mentre la cessione dell’azione revocatoria non aveva effetti traslativi. La CTR aveva ritenuto che i debiti verso fornitori, banche e istituti di credito, pari a euro 1.487.008,58, fossero riconducibili a operazioni soggette a IVA e quindi a imposta di registro fissa; aveva applicato l’aliquota proporzionale del 3% soltanto ai debiti verso dipendenti, Stato e altri enti pubblici, per complessivi euro 7.721,90, determinando un’imposta di euro 399,65.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: non vi è stata violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva deciso sulla pretesa basata sull’accollo dei debiti, applicando il principio di alternatività IVA/registro. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: esso contestava l’applicazione di tale principio facendo riferimento alla cessione dell’azione revocatoria, estranea alla causa petendi dell’avviso, senza censurare la ratio della sentenza relativa ai debiti accollati e alla loro riconducibilità a operazioni soggette a IVA. La Corte ha precisato che, in assenza di effetti immediatamente traslativi, il decreto non poteva essere tassato sulla base del trasferimento dei beni fallimentari; la decisione impugnata non era però stata censurata in modo pertinente quanto al criterio concretamente applicato. Ricorso dell’Agenzia rigettato e spese del giudizio di legittimità poste a suo carico: euro 6.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge. Nessun ulteriore contributo unificato è dovuto dall’amministrazione statale, esentata tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
Non può, pertanto, prospettarsi, nella fattispecie, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato atteso che (proprio) su di una siffatta deduzione il decisum ha inciso dando applicazione al principio di alternatività Iva/Registro (D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 5 e 40) con riferimento ai debiti accollati piuttosto che all'azione giudiziaria oggetto di cessione.
Non sussiste ultrapetizione né omissione di pronuncia quando il giudice decide sulla pretesa effettivamente devoluta, anche se ne individua il fondamento applicando una disciplina diversa da quella prospettata dalla parte. Qui la CTR aveva esaminato la tassazione dell’accollo, oggetto della pretesa dell’Agenzia.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 5 e 40 (principio di alternatività IVA/registro)
Non può, pertanto, prospettarsi, nella fattispecie, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato atteso che (proprio) su di una siffatta deduzione il decisum ha inciso dando applicazione al principio di alternatività Iva/Registro (D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 5 e 40) con riferimento ai debiti accollati piuttosto che all'azione giudiziaria oggetto di cessione.
Per i debiti accollati riconducibili a operazioni soggette a IVA opera il principio di alternatività, che impedisce di assoggettarli anche a imposta di registro proporzionale; nella controversia tale principio è stato applicato ai debiti, non alla cessione dell’azione revocatoria.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 2
Secondo la disposizione (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 2, cit.) a fronte di plurime disposizioni patrimoniali connesse e necessariamente dipendenti tra di loro, la tassazione di registro del decreto di omologa del concordato fallimentare doveva svolgersi sulla «disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa» e, con ciò, sull'accollo di debiti della massa.
Quando più disposizioni patrimoniali sono connesse e necessariamente dipendenti, la regola individua la disposizione che darebbe luogo all’imposizione più onerosa. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura dell’Agenzia perché non contestava la decisione sulla qualificazione IVA dei debiti accollati e spostava la contestazione sull’azione revocatoria, estranea alla causa dell’avviso.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima
Secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, il decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari.
La tassazione proporzionale prevista per gli atti traslativi si applica al decreto di omologa con terzo assuntore quando il provvedimento produce l’immediato trasferimento dei beni fallimentari. In tale ipotesi, secondo la Corte, la base imponibile è il valore dei beni e dei diritti trasferiti, con esclusione dell’accollo dei debiti collegato alla cessione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, lett. g), della tariffa, parte prima
Secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, il decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli «atti di omologazione» contenuto nella lett. g) dello stesso art. 8, cit.
Il generico riferimento agli atti di omologazione non prevale sulla natura e sugli effetti concreti dell’atto: se il decreto trasferisce immediatamente beni al terzo assuntore, la disciplina applicabile è quella degli atti traslativi di cui alla lettera a), non quella individuata dalla lettera g) per la sola denominazione formale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 19 e 27
Posto, allora, che il difetto di un effetto traslativo avrebbe imposto (al più) la tassazione del decreto in misura fissa - in disparte la configurabilità di un evento condizionato (l'utile esperimento dell'azione revocatoria) suscettibile di essere ricondotto alle disposizioni di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 19, 27 e 8, lett. a), della tariffa allegata, parte prima.
In assenza di un effetto traslativo immediato, il decreto sarebbe stato, al più, assoggettabile a imposta fissa. La Corte segnala inoltre, senza deciderla come questione determinante, la possibile rilevanza del successivo e condizionato utile esperimento dell’azione revocatoria ai fini delle disposizioni richiamate.
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, la tassazione va determinata considerando gli effetti giuridici concreti del decreto: se trasferisce immediatamente beni o diritti fallimentari, può applicarsi l’imposta proporzionale sul loro valore; il mero riferimento formale all’omologazione non è decisivo.
- Se il decreto non produce un trasferimento immediato, non si può applicare automaticamente la tassazione proporzionale prevista per gli atti traslativi; la Corte indica, in linea di principio, la tassazione fissa, salva la possibile rilevanza di eventi condizionati.
- I debiti accollati riconducibili a operazioni soggette a IVA non vanno assoggettati anche a imposta di registro proporzionale, in applicazione del principio di alternatività IVA/registro.
- In presenza di più disposizioni patrimoniali connesse e necessariamente dipendenti, l’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 individua la disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa; occorre però considerare la specifica causa dell’avviso e non trasferire la contestazione su atti o disposizioni estranei ad essa.
- In Cassazione, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva e con la concreta motivazione impugnata: una doglianza che attacca una disposizione diversa da quella sulla quale si fonda la decisione può risultare inammissibile.
- La decisione della CTR sul principio di alternatività IVA/registro non viola l’art. 112 c.p.c. quando risolve la questione effettivamente sottoposta al giudice, anche se l’Agenzia riteneva prioritario l’esame di un diverso profilo.
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