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Sentenza

Sentenza del 05/06/2024 n. 15782 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva contestato al Fondo l’insufficiente versamento dell’ICI per l’anno d’imposta 2009, con avviso di accertamento n. (omissis). La contribuente aveva impugnato l’avviso, ma la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 6073/03/2014, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva costituzione. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello, ritenendo che il termine di costituzione decorresse dalla spedizione postale e che l’avviso di ricevimento non potesse essere prodotto per la prima volta in appello. In cassazione la società ha sostenuto che il termine decorresse dalla ricezione dell’atto da parte del Comune e che la documentazione attestante la notifica fosse stata già depositata in primo grado; in subordine, ha contestato che l’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 precludesse la produzione in appello dell’avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, relativi alla decorrenza del termine di costituzione, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo sulla produzione dell’avviso di ricevimento. Dall’acquisizione del fascicolo di merito è risultato che il ricorso era stato spedito il 22 giugno 2012, ricevuto dal Comune il 27 giugno 2012 e depositato il 26 luglio 2012: la costituzione era quindi avvenuta entro i trenta giorni dalla ricezione. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per esaminare i motivi d’appello e regolare le spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso nel merito la pretesa ICI né liquidato le spese.

Norme richiamate

  • Art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione).

    Il termine di trenta giorni per costituirsi in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o dall’evento equipollente previsto dalla legge, non dalla data in cui il ricorso è spedito per posta.

  • Art. 16, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente a sostegno della decorrenza del termine dalla ricezione e del principio di scissione degli effetti della notificazione. La Corte decide applicando il principio delle Sezioni Unite sulla decorrenza del termine di costituzione dalla ricezione del plico.

  • Art. 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La questione sull’ammissibilità della produzione in appello dell’avviso di ricevimento non viene esaminata, perché la documentazione risultava già depositata in primo grado e l’accoglimento dei primi due motivi assorbe quelli fondati su questa norma.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, del codice di procedura civile

    La norma costituisce il parametro processuale invocato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle disposizioni del processo tributario e i vizi processuali; la Corte accoglie le censure dei primi due motivi ai sensi del n. 4, anche sulla base dei fatti documentati nel fascicolo acquisito.

Massime di principio

  • Quando il ricorso tributario è notificato tramite il servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente si calcola dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla sua spedizione.
  • È importante conservare e depositare la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento: nel caso deciso, tali documenti hanno dimostrato la data di ricezione e la tempestività della costituzione.
  • Se il giudice d’appello dichiara tardiva la costituzione applicando il criterio della data di spedizione, la decisione è censurabile quando la costituzione risulta tempestiva rispetto alla data di ricezione.
  • La Corte di cassazione ha rinviato per l’esame dei motivi d’appello: la cassazione della pronuncia sull’inammissibilità non comporta, da sola, l’annullamento dell’avviso tributario né una decisione sul merito della pretesa.

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