Sentenza del 05/06/2024 n. 15790 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva recuperato la TARSU relativa agli anni 2005-2010 con avviso di accertamento del 7 dicembre 2011. Dopo che il giudice di primo grado aveva accolto l'impugnazione del contribuente, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 1498/9/17 depositata il 24 aprile 2017, aveva accolto l'appello comunale. A.A. ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha contestato la legittimazione del dirigente comunale a proporre appello; ha dedotto l'omesso esame di un precedente accordo sulla superficie tassabile, pari a 190 mq per gli anni 1992-1994, e la violazione dell'affidamento e dell'obbligo di contraddittorio; ha inoltre contestato l'accertamento della superficie e l'assimilazione dei rifiuti prodotti a quelli urbani, sostenendo che si trattasse di rifiuti speciali, imballaggi terziari e residui di ferro avviati al recupero. Ha infine lamentato l'assenza di una denuncia di variazione e l'insufficienza degli accertamenti comunali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. I primi tre motivi sono infondati: nel processo tributario il dirigente dell'ufficio tributi può rappresentare l'ente locale e proporre appello. Il quarto e il quinto motivo, quanto all'accordo sulla superficie e al legittimo affidamento, sono stati dichiarati inammissibili perché prospettavano questioni nuove, non dedotte tempestivamente come motivi d'impugnazione dell'avviso e non esaminate dal giudice di merito; le ulteriori doglianze sul contraddittorio e sull'atto non consentivano di verificare le relative censure e non superavano gli accertamenti della CTR. I motivi dal sesto all'ottavo sono inammissibili perché chiedevano un riesame dei fatti e delle prove, senza specifica censura dell'accertamento secondo cui non era stata provata l'esclusiva produzione di rifiuti speciali né l'inidoneità delle superfici a produrre rifiuti urbani. La Corte ha condannato A.A. a rifondere al Comune le spese di cassazione: 5.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. L'esito della CTR, che aveva confermato la pretesa TARSU per il 2005-2010, resta quindi fermo.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3
L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
La rappresentanza processuale dell'ente locale nel contenzioso tributario può essere esercitata dal dirigente dell'ufficio tributi; secondo la Corte, il relativo jus postulandi si estende anche alla proposizione dell'appello.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 74
la causale di esenzione dalla TARSU, posta dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, con riferimento alle superfici ove si producono (di regola) rifiuti speciali tossici o nocivi ("allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti"), costituisce deroga alla regola generale (di cui allo stesso D.Lgs. n. 507, cit., art. 62, comma 1) secondo la quale il pagamento del tributo è dovuto da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale
L'esclusione dalla TARSU per rifiuti speciali è un'eccezione alla regola generale dell'imponibilità: spetta al contribuente allegarne e provarne i presupposti. L'esenzione riguarda soltanto la parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali; l'accertamento della concreta idoneità dei locali a produrre tali rifiuti è riservato al giudice di merito. L'art. 74, nel quadro esaminato dalla Corte, attribuisce al funzionario responsabile la gestione del contenzioso relativo alla pretesa tributaria.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1
la tutela del legittimo affidamento, sancita in materia tributaria dall'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000 ed espressione dei principi di cui agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., resta assoggettata al rispetto delle regole generali del processo, sicché il contribuente che intende contestare una pretesa ritenuta illegittima, anche per violazione dello stesso, ha l'onere di proporre tempestivamente ricorso avverso il relativo atto impositivo
Il legittimo affidamento può essere fatto valere contro la pretesa tributaria, ma non esonera il contribuente dall'impugnare tempestivamente l'atto impositivo e dal dedurre in quella sede la relativa ragione di contestazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario degli enti locali, il dirigente dell'ufficio tributi può rappresentare l'ente anche in appello; la contestazione della legittimazione non può fondarsi sulla sola circostanza che l'impugnazione non sia stata sottoscritta dal sindaco.
- Le esenzioni TARSU per rifiuti speciali sono deroghe all'imponibilità ordinaria: il contribuente deve indicare e provare quali superfici siano interessate e che vi si producano esclusivamente rifiuti speciali. La mera natura dell'attività o l'affermazione di smaltire autonomamente alcuni rifiuti non bastano.
- Le questioni e i fatti posti a fondamento dell'impugnazione devono essere allegati tempestivamente nel giudizio di merito. Non è possibile introdurre in cassazione una nuova contestazione che richieda accertamenti fattuali, né usare una consulenza di parte per supplire alla mancanza delle allegazioni necessarie.
- La censura relativa al legittimo affidamento deve essere proposta tempestivamente contro il concreto atto impositivo; un precedente accordo riferito a periodi diversi non viene automaticamente esteso agli anni successivi se non è stato ritualmente dedotto e accertato nel merito.
- Per i tributi non armonizzati, come la TARSU nel quadro normativo considerato dalla decisione, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica disposizione lo preveda.
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