Sentenza del 05/06/2024 n. 15775 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato in cassazione la sentenza n. 4480/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 21 ottobre 2015, che aveva rigettato il suo appello e confermato il rigetto dell’impugnazione della cartella di pagamento n. omissis, per complessivi 920,58 euro, relativa alla TARSU degli anni 2003-2008. Con otto motivi ha contestato, in sintesi, l’omesso esame dell’annullamento dell’avviso di accertamento presupposto; la prova e la documentazione della notifica della cartella, inclusa la mancata produzione degli originali e la difformità delle copie contestata; la mancata chiamata in giudizio dell’ente impositore in relazione ai vizi dell’atto presupposto; l’asserita mancata sottoscrizione del ruolo; e l’asserita invalidità della relata per omissione della data, della qualità e della sottoscrizione del notificatore.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito gli otto motivi: ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il debito, affidato alla riscossione nel 2010 e inferiore a 1.000 euro, è stato automaticamente annullato per legge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018. La soglia comprende capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo; risultando dalla sentenza impugnata un importo complessivo di 920,58 euro, ricorrevano i presupposti per l’annullamento. L’annullamento opera automaticamente e non dipende dall’adozione di un provvedimento di sgravio. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate; non è dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
I debiti residui non superiori a 1.000 euro, riferiti a singoli carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, sono annullati automaticamente. La soglia si calcola considerando capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo; la disposizione si applica anche ai tributi locali.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, L. n. 228 del 2012 , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
L’ulteriore contributo unificato, avente natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è dovuto soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, i debiti residui fino a 1.000 euro sono automaticamente annullati se la soglia, calcolata includendo capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, è rispettata. La regola si applica anche ai tributi locali.
- Se il debito oggetto di una controversia è annullato automaticamente in forza di legge, il processo si chiude per cessata materia del contendere: non occorre che l’agente della riscossione abbia emesso uno sgravio, che ha valore meramente dichiarativo e contabile.
- Quando il giudizio termina per cessazione della materia del contendere, non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione.
- La cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione di merito sui motivi di ricorso: in questa vicenda la Corte non ha stabilito se le contestazioni sulla cartella e sulla sua notifica fossero fondate.
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