Sentenza del 17/02/2025 n. 2082 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M. S.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento esecutivo del 30 ottobre 2023, notificato il 1° novembre 2023, per euro 895,31, relativo al contributo di soggiorno 2022. Roma Capitale contestava la dichiarazione di 2.896 pernottamenti, a fronte dei 3.035 risultanti dai dati dell’Agenzia delle Entrate, con una differenza di 139 pernottamenti. La ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alla privacy, e infondatezza della pretesa, sostenendo di avere comunicato gli ospiti e versato quanto dovuto. Ha chiesto l’annullamento dell’atto.
La decisione
Il giudice monocratico ha accolto il ricorso. Ha ritenuto l’avviso sufficientemente motivato e ha escluso che fosse previsto un obbligo generale di contraddittorio preventivo per i tributi locali; ha inoltre richiamato gli obblighi dichiarativi e di versamento del gestore e, in linea generale, l’onere del contribuente di documentare i fatti che riducono la pretesa. Tuttavia, nel caso concreto Roma Capitale non si è costituita e non ha prodotto i dati delle piattaforme posti a fondamento dell’accertamento, mentre la ricorrente li aveva allegati: l’ente non ha quindi assolto l’onere probatorio relativo ai dati contestati. L’avviso è stato annullato per effetto dell’accoglimento del ricorso. Roma Capitale è stata condannata a pagare le spese di lite, liquidate in euro 247,00 oltre accessori di legge, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario. Il testo non riferisce una decisione autonoma sulla doglianza relativa alla privacy.
Norme richiamate
Art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Dal 19 maggio 2020 il gestore è responsabile del pagamento del contributo, della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti, con diritto di rivalersi sugli ospiti. La sentenza considera tale disciplina applicabile anche ai casi anteriori in forza della norma interpretativa richiamata.
Art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.
La disposizione attribuisce efficacia interpretativa alla disciplina della responsabilità del gestore, estendendone l’applicazione anche ai fatti anteriori al 19 maggio 2020.
Art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 1° agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L’avviso deve esporre i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della pretesa in misura sufficiente a consentire al contribuente di comprenderla e contestarla. In questo caso il giudice ha ritenuto tale requisito rispettato.
Art. 13-quater del d.l. 30 aprile 2019, n. 34
I dati sulle presenze, comunicati, come detto, dalle strutture ricettive ai sensi del TULPS, siano messi a disposizione in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva all'Agenzia delle Entrate ai fini del controllo dei corretti adempimenti fiscali.
I dati sulle presenze trasmessi dalle strutture secondo la disciplina di pubblica sicurezza possono essere messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali. Nel caso concreto, però, l’ente doveva produrre in giudizio i dati specifici utilizzati per fondare la differenza contestata.
Art. 1, comma 3, del D.M. 11 novembre 2020
I comuni utilizzano i dati ricevuti ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell'attività di accertamento.
I comuni possono utilizzare i dati ricevuti per monitoraggio e accertamento; ciò non elimina, in giudizio, la necessità di documentare i dati concreti su cui si fonda la pretesa contestata.
Art. 8 del Regolamento di Roma Capitale sul contributo di soggiorno, deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 82/2022
Il gestore della struttura ha l'obbligo di presentare a Roma Capitale, anche in caso di assenza di ospiti nel periodo o nell'anno di riferimento, apposita Comunicazione Trimestrale nella quale devono essere riportati il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel corso del trimestre precedente, anche con riferimento ai soggetti esenti e gli importi da versare a Roma Capitale.
Il gestore deve presentare le comunicazioni trimestrali anche quando non vi sono ospiti e deve riportare presenze, pernottamenti, esenzioni e importi dovuti.
Tale assunto trova fondamento proprio nei principi che regolano l'incidenza dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 del codice civile, per cui spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un'agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della esenzione.
Chi invoca un’esenzione o un’agevolazione deve provarne i presupposti. Distintamente, la decisione richiede all’ente impositore di documentare i dati specifici su cui si basa l’accertamento quando questi siano contestati.
Art. 5 del Regolamento di Roma Capitale sul contributo di soggiorno, deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 82/2022
Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno
Il regolamento individua le categorie esenti dal contributo e, per varie ipotesi, richiede dichiarazioni o documentazione. Il gestore che intenda far valere pernottamenti esenti deve censirli secondo le modalità previste e conservarne la documentazione.
Art. 6, comma 2, del Regolamento di Roma Capitale sul contributo di soggiorno, deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 82/2022
Il Contributo è applicato fino a un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell'anno solare e di cinque per le strutture ricettive all'aria aperta, solo in riferimento a persone che
Il regolamento limita il contributo, entro i massimali indicati, per le specifiche categorie di soggiorni prolungati per studio o lavoro, subordinando l’applicazione del limite ai requisiti previsti.
Massime di principio
- Il gestore di una struttura ricettiva è responsabile degli obblighi di dichiarazione e pagamento del contributo di soggiorno; deve inoltre comunicare le presenze anche se il contributo è stato riscosso da una piattaforma intermediaria, come Airbnb.
- Se il gestore invoca esenzioni, esclusioni o altri elementi che riducono l’importo dovuto, deve documentarli e censirli correttamente nei sistemi richiesti, secondo il principio di vicinanza della prova.
- L’avviso di accertamento è motivato se permette al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne fondamento e importo; la motivazione può essere sintetica.
- La sentenza esclude un obbligo generale di contraddittorio preventivo per i tributi locali, in assenza di una specifica previsione normativa applicabile.
- L’uso di banche dati amministrative può fondare l’attività di accertamento, ma, se il contribuente contesta puntualmente i dati, l’ente deve produrre in giudizio gli elementi concreti su cui ha calcolato la pretesa. La mancata prova di tali dati può comportare l’accoglimento del ricorso anche quando gli obblighi dichiarativi del gestore sono in generale confermati.
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