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Sentenza

Sentenza del 16/02/2025 n. 3925 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento n. 110/2017, emesso dal Comune di Rocca d'Evandro per omessa denuncia e omesso pagamento della TOSAP relativa al 2014, per l'occupazione di 256 mq di suolo comunale. La somma richiesta, comprensiva di interessi e sanzioni, era pari a 4.495,36 euro. L'atto era stato emesso in autotutela sostitutiva dopo l'annullamento di un precedente avviso da parte della CTP di Caserta. La società ha impugnato la sentenza della CTR Campania n. 5090/11/2020, che aveva confermato il rigetto del ricorso deciso dalla CTP di Caserta con sentenza n. 4775/5/2018. In cassazione ha proposto quattro motivi: per primo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 del D.Lgs. 546/1992 e 112 c.p.c.; inoltre, violazione delle norme sull'autotutela sostitutiva e sull'unicità dell'accertamento, carenze motivazionali dell'avviso e mancata applicazione della tariffa TOSAP agevolata invocata per l'attività di pubblico servizio o strumentale a essa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR, dopo aver riepilogato gli atti e le difese, si era limitata ad affermare che l'appello non era fondato, senza esporre il ragionamento alla base della decisione. La motivazione era quindi solo apparente e la sentenza nulla. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti e non esaminati nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui spetta anche regolare le spese del giudizio di cassazione. Non è stata dunque pronunciata una decisione definitiva sulla legittimità dell'avviso o sulla tariffa applicabile.

Norme richiamate

  • Art. 36 del D.Lgs. 546/1992 e art. 112 c.p.c.

    Nel caso in esame ci troviamo in presenza di una ipotesi "tipica" di motivazione meramente apparente. Infatti la C.T.R. dopo avere richiamato il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, le argomentazioni della sentenza di primo grado, i motivi di appello di Enel Distribuzione Spa e le difese del Comune di Rocca D'Evandro, nella parte relativa ai "Motivi della decisione" si è imitata testualmente ad affermare "L'appello non è fondato e va, pertanto, disatteso" il che rende all'evidenza nulla la pronunzia impugnata.

    La sentenza deve rendere comprensibili le ragioni della decisione: il mero riepilogo delle difese seguito da una formula conclusiva, senza spiegare il percorso logico seguito, integra motivazione apparente e determina la nullità della pronuncia.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

    La motivazione apparente costituisce un vizio processuale deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; ricorre quando non è possibile ricostruire il fondamento della decisione dalle argomentazioni del giudice.

Massime di principio

  • Una decisione non è adeguatamente motivata se si limita a riassumere atti e difese e poi respinge l'impugnazione con una formula generica, senza esporre le ragioni della conclusione.
  • La motivazione deve permettere di comprendere il ragionamento effettivamente seguito dal giudice; non spetta al lettore o alla corte successiva completarla con ipotesi.
  • Se la cassazione accoglie un vizio processuale assorbente e rinvia la causa, le questioni sostanziali non sono automaticamente decise: dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio, che provvederà anche sulle spese secondo quanto disposto.

Testo integrale

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